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B&Bamministratore
view post Posted on 28/1/2008, 14:16




Come Aprire un B&B in Abruzzo
LEGGE REGIONALE 28.04.2000, N. 78
Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione
Bed & Breakfast
BURA n. 16 del 9 giugno 2000

Art. 1 - Finalità

1. La Regione Abruzzo favorisce lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare al fine di promuovere il turismo sociale e giovanile e di migliorare l'utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente.

Art. 2 - Definizione

1. Coloro i quali intendono offrire ospitalità saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali, utilizzando parte dell'abitazione - in costruzioni unifamiliari o in edifici con più unità immobiliari - nella quale dimorano o di cui abbiano la disponibilità, fornendo alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, sono tenuti a richiedere al Comune di residenza l’autorizzazione amministrativa secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. L'attività deve essere gestita avvalendosi della normale organizzazione familiare, con somministrazione per la prima colazione di cibi e bevande confezionati, fermo restando che queste ultime possono essere servite riscaldate.

3. Lo svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente legge non costituisce esercizio di attività imprenditoriale e non comporta mutamento di destinazione d'uso dell'immobile.

4. Al fine di agevolare lo sviluppo di tale forma di ricettività complementare la Regione predispone la modulistica necessaria da mettere a disposizione dei comuni.

Art. 3 - Dotazioni, requisiti, prestazioni e servizi

1. I locali destinati all'esercizio dell'attività di soggiorno devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale.

2. A meno che le camere non siano dotate di servizi propri, deve esserci a disposizione dei soli ospiti almeno un bagno completo di:

- water;

- lavabo;

- doccia o vasca;

- presa di corrente;

- specchio;

- chiamata d'allarme.

3. L'abitazione destinata all'esercizio dovrà assicurare i seguenti servizi minimi:

- servizio cucina, o di altro apposito vano, per la somministrazione della prima colazione, di superficie non inferiore a mq. 6;

- telefono ad uso comune;

- fornitura di energia elettrica e riscaldamento;

- fornitura di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce o bagni;

- pulizia e riassetto dei locali, comunque, ad ogni cambio cliente;

- pulizia quotidiana dei locali, fornitura e cambio biancheria, compresa quella del bagno, almeno due volte alla settimana.

4. L'obbligo dell'impianto di riscaldamento non sussiste per gli esercizi con autorizzazione stagionale situati nelle località marine.

Art. 4 - Requisiti minimi delle camere

1. Le camere da letto devono avere:

- una superficie minima per la camera singola di almeno 8 mq. e di 14 mq. per le camere doppie, al netto di ogni locale accessorio;

- un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;

- alle camere destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare altre camere da letto o servizi;

2. Le camere da letto devono essere inoltre dotate di:

- letto, comodino, lampada e sedia per ogni ospite;

- armadio;

- specchio e presa di corrente;

- cestino per i rifiuti.

Art. 5 - Adempimenti amministrativi

1. Il servizio saltuario di alloggio e prima colazione offerto, riconducibile alla formula internazionale del "Bed & Breakfast", dovrà essere autorizzato come tale.

2. L'inizio dell'attività è subordinato alla preventiva comunicazione al Comune competente per territorio sulla base di idonea dichiarazione di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, indicando:

- le generalità del titolare;

- la denominazione dell'esercizio;

- l'ubicazione;

- il numero delle camere e quello dei posti letto;

- il numero dei servizi igienici;

- l'eventuale periodo di chiusura annuale, a scelta, nell'arco dell'anno;

- le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;

- il possesso dei requisiti soggettivi del titolare previsto dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773.

3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;

- atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilità dell'immobile (compravendita, locazione o altro);

- atto di assenso a firma autenticata dei proprietari o comproprietari, nel caso di istanza presentata da uno dei comproprietari, dall'affittuario o da altri;

- atto di approvazione dell'assemblea condominiale, nel caso di ospitalità in edifici composti da più unità immobiliari;

- dichiarazione circa il possesso da parte dell'immobile dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali e dalla presente legge.

4. Il Comune entro 60 giorni provvede ad effettuare il sopralluogo per verificare l'idoneità dell'appartamento all'esercizio dell'attività, il cui esito sarà comunicato alla Provincia, alla Regione e all'Azienda di Promozione Turistica regionale, oltre che all'interessato.

5. I titolari o i gestori delle attività di cui alla presente legge non sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese turistiche, di cui all'art. 5 della legge n. 217/1983.

6. Non è possibile adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale.

7. Il Comune tiene l'elenco degli operatori del "Bed & Breakfast" ed individua le azioni per favorire la segnalazione e la conoscenza di dette unità ricettive complementari. L'elenco aggiornato è comunicato entro il mese di gennaio di ogni anno agli enti indicati nel quarto comma.

Art. 6 - Obblighi del titolare

1. Fermo restando quanto previsto dal TULPS, gli esercenti sono tenuti a comunicare:

- all'Azienda di Promozione Turistica regionale i dati relativi agli arrivi e alle presenze degli ospiti, utilizzando l’apposita modulistica ISTAT;

- alla Provincia competente - entro il 1° ottobre di ogni anno - i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura di attività, ai sensi degli artt. 2, 3 e 6 della L.R. 11/1993.

2. E' fatto obbligo di esporre all'esterno il marchio identificativo del "Bed & Breakfast" secondo la tipologia fornita dal Settore Turismo della Regione Abruzzo e, nei locali destinati agli ospiti, la tabella dei prezzi.

2. E' fatto obbligo di esporre all'esterno il marchio identificativo del "Bed & Breakfast" secondo la tipologia fornita dal competente Servizio della Giunta regionale e, nei locali destinati agli ospiti, la tabella dei prezzi.

3. L'esercente non può in ogni caso gestire altro "Bed & Breakfast", ed è tenuto a comunicare al Comune - entro 30 giorni - l'eventuale cessazione dell'attività, ai fini della cancellazione dall'elenco di cui all'art. 5, settimo comma.

Art. 7 - Funzioni di vigilanza e controllo

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune territorialmente competente.

2. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge sono altresì delegate ai comuni.

Art. 8 - Sanzioni

1. Il titolare o gestore del Bed & Breakfast è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da £. 300.000 a £. 2.000.000 nel caso che:

- accolga nella struttura ospiti per una durata continuativa superiore a giorni 30 o in numero eccedente rispetto alla capienza massima consentita;

- non esponga la tabella dei prezzi o pratichi prezzi difformi da quelli comunicati e vistati dalla Provincia.

2. In caso di recidiva le sanzioni previste sono raddoppiate, con sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.

3. L'esercizio di ospitalità "Bed & Breakfast" in mancanza di autorizzazione o della comunicazione di cui all'art. 5, quinto comma, è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria di £. 1.000.000, da applicarsi in misura doppia in caso di impiego del marchio di cui al successivo art. 9.

Art. 9 - Promozione di un marchio regionale

1. La Giunta regionale adotta un marchio tipo, identificativo dei "Bed & Breakfast" in Abruzzo, da mettere a disposizione dei comuni affinché possa essere affisso dagli operatori, a loro spese, all'esterno delle sedi di esercizio dell'attività.

Art. 10 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, ed in particolare relativamente alla segnalazione dei prezzi e del movimento turistico, ai controlli e alle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 11/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili.

2. Nel programma di promozione turistica di cui all'art. 3 della L.R. 54/1997 sono previste iniziative per l'informazione, promozione e divulgazione della formula del Bed & Breakfast.

Art. 11 - Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



Come Aprire un B&B in Calabria

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 2
Disciplina dell’attività di accoglienza ricettiva
a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 marzo 2003, n. 4 supplemento straordinario n. 1)

CAPO I
Art 1 - Finalità

1. La Regione Calabria, perseguendo le sue finalità istituzionali in materia di crescita economica ed occupazionale, riconosce e sostiene lo sviluppo dell'attività riconducibile alla formula internazionale del Bed and Breakfast (camera e colazione, di seguito denominato B&B) come servizio di accoglienza ricettiva non convenzionale a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.

2. La Regione Calabria favorisce l'accoglienza turistica a carattere familiare, denominata B&B, al fine di promuovere la diffusione sul territorio di un turismo sostenibile volto alla realizzazione di benefici per le comunità locali, in termini di reddito e di qualità della vita.

3. La Regione mira, altresì, a valorizzare e migliorare l'utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente, nonché attraverso l'accoglienza turistica familiare l'operosità e l'ospitalità delle donne e degli uomini calabresi e la conoscenza diretta ed il rispetto di abitudini, costumi, tradizioni culturali ed enogastronomiche locali.

Art 2 - Definizione e servizi

1. Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come "B&B".

2. Il servizio alloggio deve comprendere i seguenti elementi minimi:

a) la superficie delle camere adibite alla ricezione non può essere inferiore a mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia;
b) fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno due volte la settimana e al cambio del cliente;
c) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno;
d) la pulizia quotidiana dei locali;
e) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e da e riscaldamento.

3. Il servizio di prima colazione è assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi.
4. La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi.

Art. 3 - Disposizioni urbanistico - edilizie

1. L'esercizio dell'attività di B&B non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 devono possedere le caratteristiche strutturali ed igenico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico-edilizio del Comune per i locali di civile abitazione.

Art 4 - Adempimenti amministrativi - idoneità - inizio attività

1. I privati che intendano esercitare l'attività di cui all'articolo 2 devono presentare richieste di autorizzazione al Comune ed all’APT. (Parole soppresse)
Detta richiesta deve contenere:

a) le generalità complete del titolare dell’attività e l’ubicazione esatta dell’immobile in cui si intende svolgere la stessa attività;
b) l’indicazione del diritto esercitato dall’esercente sull’immobile (proprietario, locatario, usufruttuario, ecc.);
c) il periodo di svolgimento dell'attività nell'arco dell'anno;
d) le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;
e) la planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
f) il titolo di possesso dell'immobile;
g) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
h) l'eventuale atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di immobile facente parte di edificio composto da più appartamenti;
i) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli artt. 11 e 12 T.U.P.S, approvato con R.D.L. del 18 giugno 1931 n.773.

2. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) planimetria dell’unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
b) atto in copia conforme all’originale comprovante la disponibilità dell’immobile (compravendita, locazione o altro);
c) atto di assenso a firma di proprietari o comproprietari nel caso di istanza presentata da altri.

3. Il Comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell’idoneità della struttura all’esercizio dell’attività, il cui esito sarà comunicato alla Regione – Assessorato al turismo -, alla Provincia e all’APT oltre che all’interessato.

4. Non è consentito adottare la stessa denominazione all’interno del territorio comunale.

5. Presso i Comuni è istituito l’albo degli operatori del "Bed and Breakfast".

6. L'esercizio dell'attività di B&B non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio.

7. L'esercizio dell'attività di B&B non comporta l'obbligo di aprire la Partita Iva, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella risoluzione ministeriale n. 180 del 14.12.1998.

8. Chi esercita l'attività ricettiva di cui alla presente legge è tenuto, altresì, a comunicare, su apposito modello ISTAT, al Comune e all'APT almeno semestralmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica ed entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell'attività, i prezzi minimi e massimi con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Copia delle tariffe deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato comporta l'automatica conferma di quelle in vigore.

9. Il Comune e l'APT in conformità alle comunicazioni di cui ai precedenti comma redigono annualmente, ai fini dell'informazione turistica, l'elenco delle attività ricettive B&B, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione ed "all'APT provinciale" entro il 31 dicembre di ogni anno.

10. Nessuna attività di Bed and Breakfast può essere esercitata da titolare non iscritto nell’elenco previsto dal comma precedente.

11. Il gestore fornisce all’Autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle presenze, secondo la normativa vigente.

12. L'esercente non può gestire altra attività di B&B ed è tenuto a comunicare al Comune ed all'APT l'eventuale cessazione dell'attività ai fini della cancellazione dall'elenco di cui al comma 9.

CAPO Il
Art. 5 - Finanziamenti

1. La Regione, per perseguire le finalità di cui alla presente legge, può concedere contributi in conto capitale, fino al 50% delle spese ammesse con un tetto massimo di 5.000,00 Euro per posto letto e comunque nell’importo massimo complessivo di 25.000,00 Euro.

2. La Regione può altresì concedere contributi alle APT per la realizzazione di materiali informativi e promozionali delle attività di B&B iscritte nell'elenco, nonché per favorire l'associazionismo e la qualificazione dei gestori al fine di realizzare il sistema calabrese delle strutture di B&B.

3. La Regione adotta un marchio tipo, identificativo del sistema calabrese di B&B che certifica il livello complessivo della qualità dei servizi rapportati al prezzo di 1^ e 2^ categoria. Il marchio deve essere, obbligatoriamente esposto nelle abitazioni destinate ad esercizio dell'attività all’esterno degli immobili.

4. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che definisce le condizioni, i termini, le modalità e le priorità a favore dei piccoli centri delle aree interne, per la concessione e la liquidazione dei contributi , nonché per l'attribuzione del marchio, di cui ai commi precedenti.

5. Il regolamento di cui al comma quattro stabilisce altresì le procedure per la riserva dei finanziamenti alle singole Province, tenendo conto dell'ampiezza dei territori, del numero dei piccoli comuni ubicati in aree interne e, in misura inversamente proporzionale, del numero di esercizi di B&B iscritti nell'elenco di cui all'articolo successivo.

6. A seguito dell'attuazione del conferimento agli Enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di turismo in applicazione della L.R. 12 agosto 2002, n. 34, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui al primo comma sono assunti dalle Amministrazioni provinciali.

Art. 6 - Elenco regionale e promozionale del sistema calabrese di B&B.

1. La Regione istituisce l'elenco regionale dei soggetti esercenti in Calabria l'attività del B&B. L'elenco è articolato per sezioni provinciali ed è gestito dalle APT per il territorio di competenza. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria.

Art 7 - Revoca di contributi e sospensione dell'autorizzazione

1. Il Comune controlla periodicamente il rispetto dell'obbligo al mantenimento dell'attività. La regione, accertata la violazione dell'obbligo, provvede a revocare i contributi concessi proporzionalmente al residuo periodo di inadempienza.

2. Il Comune, anche su segnalazione dell'APT o dell'ASL competenti per territorio, può adottare provvedimenti di sospensione o chiusura dell'esercizio, mediate revoca dell'autorizzazione e conseguente cancellazione dagli elenchi delle attività ricettive di B&B, nei seguenti casi:
a) perdita, da parte del titolare, del possesso dei requisiti soggettivi di cui al T.U. P.S. approvato con R.D.L. 18/6/1931 n. 773 e successive modificazioni;
b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'idoneità;
c) reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di carenze e disservizi;
d) persistente inosservanza delle normative di tutela del turista.

3. In caso di accertamenti di irregolarità, il Comune diffida a rimuovere le stesse entro un termine non superiore a 10 giorni e, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a 6 mesi, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura dell'attività.

4. I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati all'APT per l'annotazione sull'elenco.

Art. 8 - Sanzioni

1. Il comune per le inadempienze accertate può comminare le sanzioni di seguito elencate:

a) per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe praticate: sanzione pecunaria da euro 105.00 a euro 420.00.
b) per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: da euro 210.00 a euro 840.00
c) per accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capienza massima di posti letto autorizzata: da euro 155.00 a euro 775.00;
d) per apertura abusiva e/o omessa denuncia inizio attività da Euro 260,00 a Euro 1.000,00.

2. L’introito delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie avviene a favore del Comune dove ha sede l’attività.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, in caso di persistente inosservanza, sono raddoppiate.

Art. 9 - Vigilanza e controlli

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune e dall'APT territorialmente competenti. I Comuni svolgono le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8.

Art. 10 - Sospensione dell'attività

1. Il titolare dell'attività di B&B che intende sospendere temporaneamente l'esercizio deve darne, preventivamente, comunicazione al Comune e all'APT.

2. La sospensione temporanea non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi, per comprovati motivi di forza maggiore. Decorso tale termine l'attività si considera definitivamente cessata ed il comune procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 11 - Norma finanziaria

1. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione 2003.




Come Aprire un B&B in Emilia RomagnaNuova Legge Regionale 16/2004, all'art.13

Modalità per l'esercizio dell'attività

L' "esercizio di Bed and Brekfast" è un'attività ricettiva svolta nella propria abitazione e che rende disponibile al cliente un servizio di alloggio e prima colazione.
Possono inoltre esercitare l'attività, coloro che sono in possesso di un'abitazione per diritto d'uso, usufrutto, comodato o contratto di locazione.
Le stanze destinate a questa attività, al massimo 3 e con un massimo di 6 posti letto (più un eventuale letto per i minori di 12 anni), devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo.
Nel caso sia utilizzata per l'accoglienza più di una stanza, dovrà essere garantita la disponibilità di due servizi igienici.
L'esercizio del B&B, non costituisce cambio di destinazione d'uso residenziale dell'unità immobiliare e comporta, per i proprietari o possessori, l'obbligo di residenza e dimora nella medesima.
L'attività deve avere un carattere saltuario, con l'obbligo che il periodo complessivo di attività, nell'arco dell'anno, non superi le 120 giornate o, in alternativa, 500 pernottamenti sempre nell'arco dell'anno solare.

Adempimenti amministrativi

Il cittadino che vuole esercitare questa l'attività, deve presentare:
- la denuncia d'inizio attività al proprio Comune, anche in caso di subentro;

Non occorre l'iscrizione al Registro delle Imprese e l'attività non è soggetta all'applicazione dell'IVA e al conseguente obbligo di apertura di partita IVA.

L'esercente è tenuto a comunicare entro il 1 ottobre di ogni anno al Comune e alla Provincia, il periodo di apertura dell'attività ed i prezzi massimi.

Occorre inoltre comunicare alla Provincia il movimento degli ospiti su apposito modulo e secondo le modalità indicate dall'ISTAT.

E' compito della Provincia redigere annualmente l'elenco delle attività ricettive, provvedere alla sua pubblicazione, svolgere l'attività di controllo e sanzionatoria in materia di prezzi.
E' compito dei Comuni la verifica del possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività.

La Regione non assegna finanziamenti per interventi strutturali per l'esercizio dell'attività di B&B.
Per esercitare l'attività non è obbligatoria la frequenza di corsi regionali.



Come Aprire un B&B in Lazio [e a Roma] L.R. 29 Maggio 1997, n. 18
Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie. (1)


Capo I
Disposizioni generali

Art.1
(Finalità)

1. La Regione, in conformità ai principi contenuti nella legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme per la classificazione e la disciplina degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie.

Art. 2
(Definizione delle strutture ricettive)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive gestite da privati, composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, ammobiliate, ubicate in non più di due appartamenti nello stesso stabile, nei quali sono offerti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

2. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e degli eventuali accompagnatori di gruppi di giovani.

3. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, non superiore a novanta giorni, di persone o gruppi di persone e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da altri enti o aziende per l'ospitalità dei propri dipendenti e loro familiari.

4. Le strutture ricettive di cui ai commi 2 e 3 possono essere realizzate in immobili destinati ad abitazione collettiva.

Capo II
Caratteristiche tipologiche

Art.3
(Requisiti igienico-sanitari ed edilizi)

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono avere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione ed idonei dispositivi di sicurezza secondo le disposizioni vigenti.

Art. 4
(Requisiti strutturali e funzionali minimi)

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono avere i requisiti strutturali e funzionali minimi di cui alle tabelle contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente legge.

2. Con delibera di Giunta regionale possono essere periodicamente sottoposte a revisione o modifica le tabelle di cui al comma 1.

Art. 5
(Servizi complementari e accessori)

1. Gli esercizi di affittacamere possono offrire i seguenti servizi complementari:
a) pulizia dei locali;
b) fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione;
c) uso della cucina;
d) somministrazione della piccola colazione e/o dei pasti e delle bevande.

2. Gli ostelli per la gioventù possono offrire:
a) una cucina comune per la preparazione dei pasti da parte degli ospiti;
b) un servizio di mensa;
c) un servizio di tavola calda o self-service;
d) un servizio di lavanderia e di stireria self-service;
e) un servizio di deposito bagagli.

3. Le case per ferie possono offrire:
a) punti di cottura per uso autonomo da parte degli ospiti;
b) somministrazione dei pasti e delle bevande.

Art. 6
(Classificazione)

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 sono classificate sulla base dei requisiti funzionali e strutturali minimi indicati dall'articolo 4.

2. La classificazione è obbligatoria e deve essere indicata nell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, negli stampati pubblicitari e nelle tabelle di cui all'articolo 12, comma 5, esposte nei locali.

3. Gli ostelli per la gioventù e le case per ferie sono classificate in un'unica categoria.

4. Gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle categorie I^, II^ e III^, tenendo conto, oltre che dei requisiti posseduti e dei servizi complementari offerti, di ulteriori elementi indicati in apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Capo III
Adempimenti amministrativi

Art. 7
(Attestato di classificazione ed autorizzazione all'esercizio)

1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 è concessa dal comune, previo attestato di classificazione e parere rilasciati dall'azienda provinciale per il turismo.

2. Ai fini dell'attestato di classificazione e della autorizzazione, il proprietario o il gestore della struttura ricettiva interessata deve presentare all'azienda provinciale per il turismo ed al comune competenti per territorio domanda in carta legale, da cui risulti:
a) generalità del richiedente;
b) ubicazione dei locali destinati all'attività;
c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
d) descrizione dettagliata dell'arredamento;
e) descrizione dettagliata dei servizi offerti, ivi compresi quelli complementari ed accessori;
f) periodo di esercizio dell'attività;
g) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

3. Alla domanda di cui al comma 2 debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) planimetria dell'immobile firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale;
b) certificato sanitario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
c) atti comprovanti la disponibilità dei locali;
d) dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la conformità della struttura e della impiantistica alle norme vigenti;
e) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese turistiche di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 del gestore dell'esercizio, limitatamente agli affittacamere ed agli ostelli per la gioventù;
f) ricevute comprovanti il pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti;
g) regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile e in ogni camera, limitatamente agli ostelli per la gioventù;
h) certificazione inerente la costituzione e le finalità dell'ente pubblico, dell'associazione o l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche o dell'ente religioso gestore, limitatamente alle case per ferie;
i) tariffe minime e massime che si intendono praticare, riferite a ciascun servizio, comprensive di IVA.

4. L'azienda provinciale per il turismo, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 e degli accertamenti effettuati tramite apposito sopralluogo, trasmette al comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'attestato di classificazione ai sensi dell'articolo 6, con indicazione, per gli esercizi di affittacamere, della categoria attribuita, e un motivato parere concernente l'autorizzazione amministrativa all'esercizio della struttura ricettiva.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento del parere da parte dell'azienda provinciale per il turismo, il comune provvede in merito all'autorizzazione amministrativa, indicando la categoria di classificazione, nonché il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi autorizzati.

6. Il provvedimento di autorizzazione è comunicato alla azienda provinciale per il turismo.

7. L'autorizzazione si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti.

Art. 8
(Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione)

1. Coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al comune l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 7.

2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

3. Coloro che intendono esercitare questa attività devono comunque comunicare preventivamente all'azienda provinciale per il turismo competente per territorio l'avvio dell'attività, dichiarando, con apposita autocertificazione in carta legale, gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, per comprovare l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3.

4. L'azienda provinciale per il turismo provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività.

5. Le strutture di cui al presente articolo, ritenute idonee, sono inserite in specifico elenco del quale l'azienda provinciale
per il turismo cura la diffusione.

Art. 9
(Variazione della classificazione)

1. Nel caso in cui si verifichino mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione originaria delle strutture di cui all'articolo 2, deve essere richiesta all'azienda provinciale per il turismo la variazione dell'attestato di classificazione.

2. La variazione di cui al comma 1 è comunicata dalla azienda provinciale per il turismo al comune che ha rilasciato l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, ai fini della conseguente rettifica del provvedimento.

Art.10
(Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa)

1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di affittacamere, di casa per ferie e di ostello per la gioventù può essere revocata dal comune, anche su segnalazione dell'azienda provinciale per il turismo o della azienda unità sanitaria locale competenti per territorio, nei seguenti casi:
a) venir meno del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d.l. n. 773 del 1931, da parte del titolare;
b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa.

2. Qualora il comune rilevi irregolarità diverse da quelle indicate al comma 1, diffida a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e, in caso di persistenza, procede alla sospensione della autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale periodo, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

3. Il provvedimento di sospensione temporanea e di revoca dell'autorizzazione amministrativa sono comunicati alla azienda provinciale per il turismo.

Art.11
(Sospensione temporanea dell'attività, cessazione)

1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'esercizio, deve darne preventiva comunicazione al comune e all'azienda provinciale per il turismo. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal comune per comprovati motivi per ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l'attività si considera definitivamente cessata.

2. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività il titolare dell'autorizzazione amministrativa deve darne comunicazione all'azienda provinciale per il turismo ed al comune.

Art. 12
(Tariffe)

1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, entro il 1^ ottobre di ogni anno, i gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono comunicare all'azienda provinciale per il turismo le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, comprensive di I.V.A., relative a ciascun servizio offerto o alla somma di più servizi, ivi compresi quelli complementari ed accessori.

2. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato implica l'automatica conferma di quelle in vigore.

3. In caso di variazione della classificazione durante il corso dell'anno o di sostituzione del gestore della struttura ricettiva, può procedersi, entro un mese dall'avvenuta variazione, a nuova comunicazione delle tariffe da valere per il restante corso dell'anno.

4. Le tariffe comunicate all'azienda provinciale per il turismo devono essere vidimate dall'azienda stessa.

5. Prima della riapertura dell'esercizio o prima dell'inizio del nuovo anno, il gestore, sulla base delle tariffe comunicate e vidimate dall'azienda provinciale per il turismo, deve compilare la "tabella dei prezzi", secondo un modello predisposto dalla Regione Lazio. Tale tabella è depositata presso l'azienda provinciale per il turismo, in duplice esemplare, ed è esposta in luogo visibile nella struttura ricettiva, a disposizione degli ospiti e delle autorità vigilanti.

6. Il gestore deve, altresì, compilare, su apposito modello predisposto dalla Regione, il "cartellino prezzi" da tenere esposto in ciascuna camera.

7. Qualsiasi pubblicazione che riporti i prezzi delle strutture ricettive regolamentate dalla presente legge deve fare riferimento alle tabelle di cui al comma 5.

Art. 13
(Obblighi del titolare)

1. I gestori delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza relative alla denuncia delle persone alloggiate e alle vigenti norme in materia fiscale e tributaria.

2. I gestori delle strutture devono, altresì, presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all'azienda provinciale per il turismo competente per territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico secondo le vigenti disposizioni in materia.

Art. 14
(Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono punite, oltre che con le sanzioni previste dalle leggi statali, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) esercizio abusivo dell'attività: da un minimo di 3 milioni ad un massimo di 15 milioni;
b) applicazione di tariffe non autorizzate: da un minimo di 1 milione ad un massimo di 5 milioni;
c) superamento della capacità ricettiva autorizzata: da un minimo di 500.000 ad un massimo di 2,5 milioni;
d) mancata esposizione della "tabella dei prezzi" o del "cartellino dei prezzi": da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni;
e) errata o incompleta pubblicizzazione della categoria di classificazione, delle tariffe dell'esercizio e delle caratteristiche strutturali e funzionali: da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni.

2. Oltre alle sanzioni di cui al comma 1, il sindaco può disporre il sequestro di eventuali pubblicazioni errate, non veritiere o ingannevoli.

Art. 15
(Vigilanza e controlli)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai comuni e dall'azienda provinciale per il turismo competenti per territorio.

2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 16
(Norma transitoria)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende provinciali per il turismo provvedono alla ricognizione delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 già operanti nei rispettivi ambiti territoriali e invitano i gestori delle strutture stesse ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro i successivi centottanta giorni.

2. Fino alla data del rilascio dell'attestato di classificazione e dell'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 7, e, comunque, non oltre la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1, le predette strutture ricettive proseguono la relativa attività secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1 per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, le strutture ricettive che non hanno adempiuto a tale obbligo, non possono proseguire la propria attività.

Art. 17
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le norme contenute nelle leggi regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 18
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Tabella "A"

Requisiti minimi obbligatori per gli esercizi di affitacamere

- Camere da letto, aventi accesso indipendente da altri locali e non più di tre posti letto ciascuna arredate con:
1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
2) armadio;
3) specchio e presa di corrente;
4) cestino per rifiuti.

- Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) vasca o doccia;
5) specchio e presa di corrente;
6) chiamata di allarme.

- Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento.

Tabella "B"

Requisiti minimi obbligatori per gli ostelli per la gioventù

- Camere da letto, distinte per uomini e donne, aventi non più di sei posti letto ciascuna, anche sovrapposti del tipo a castello, arredate con:
1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
2) armadio, suddiviso in scomparti per persona;
3) specchio e presa di corrente;
4) tavolo scrittoio;
5) cestino per rifiuti.

- Un servizio igienico ogni otto posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) specchio e presa di corrente;
5) doccia;
6) chiamata di allarme.
Le docce possono essere ubicate, separatamente dai servizi di cui ai punti da 1) a 4), in appositi locali, distinti per uomini e donne, in ragione di una ogni dieci posti letto.

- Locali polifunzionali per il soggiorno con una superficie complessiva non inferiore a metri 0,50 per ogni posto letto;

- Pulizia dei locali di cui alle lettere a) e c) ogni giorno e dei locali di cui alla lettera b) due volte al giorno;

- Fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio ospite;

- Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento;

- Servizio telefonico ad uso comune;

- Cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'azienda unità sanitaria locale.

Tabella "C"

Requisiti minimi obbligatori per le case per ferie

- Camere da letto aventi non più di quattro posti letto ciascuna, arredate con:
1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
2) armadio;
3) specchio e presa di corrente;
4) cestino per rifiuti.

- Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) specchio e presa di corrente;
5) vasca o doccia;
6) chiamata di allarme.

- Cucina;

- Sala da pranzo;

- Sala di soggiorno;

- Pulizia giornaliera dei locali;

- Fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio di ospite;

- Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento;

- Servizio telefonico ad uso comune;

- Cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'azienda unità sanitaria locale;

- Somministrazione di piccola colazione.

APRIRE UN B&B A ROMA

Con l'emanazione della Legge regionale n. 18 del 29 maggio 1997 sono entrate in vigore le norme volte a promuovere il "servizio d'alloggio e prima colazione" noto come"Bed & Breakfast".

L.R. 29 MAGGIO 1997 n. 18

Questa legge detta " le norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di Affittacamere, degli Ostelli della Gioventù e delle Case per Ferie" e all'art. 8 si regolamenta "l'Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione" comunemente chiamato " Bed & Breakfast".

Art. 8
(Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione)

1. Coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al comune l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 7.

2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

3. Coloro che intendono esercitare questa attività devono comunque comunicare preventivamente all'Azienda Provinciale per il Turismo competente per territorio l'avvio dell'attività, dichiarando, con apposita autocertificazione in carta legale, gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, per comprovare l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3.

4. L'Azienda Provinciale per il Turismo provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività.

5. Le strutture di cui al presente articolo, ritenute idonee, sono inserite in specifico elenco del quale l'Azienda Provinciale per il Turismo cura la diffusione.


DOCUMENTI DA PRODURRE

Coloro che intendano svolgere l'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione devono presentare all'Azienda di Promozione Turistica di Roma - Via Parigi, 11 piano
primo - il modello di domanda in bollo, da cui risulti:
- generalità del richiedente;
- categoria catastale dell'unità immobiliare;
- consistenza dell'unità immobiliare (n. vani, n. servizi ed altri spazi);
- numero di camere messe a disposizione degli ospiti (non più di tre camere con un massimo di sei posti letto);
- descrizione dettagliata dell'arredamento delle camere da letto;
- periodo di esercizio dell'attività con specifica indicazione dei 90 giorni minimi obbligatori (anche non consecutivi) di interruzione dell'esercizio stesso. Tale periodo può essere variato di anno in anno purché la modifica sia notificata a codesta A.P.T. (entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno).
- possesso dei requisiti previsti dall'art.11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
- titolo di proprietà dell'unità immobiliare;
- tariffe minime e massime che si intendono applicare riferite a ciascun servizio comprensive di colazione, servizio, riscaldamento e aria condizionata ove esistenti, di I.V.A. ed imposte, uso degli accessori delle camere e dei bagni. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n.284, entro il 1° di ottobre di ogni anno, i gestori di esercizi saltuari del servizio di alloggio e prima colazione devono comunicare all'Azienda di Promozione Turistica di Roma, su appositi moduli, le tariffe che intendono applicare l'anno successivo;
- la denominazione dell'esercizio;
- liberatoria, ai fini e per gli effetti di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche (tutela della privacy), per poter inserire le strutture ritenute idonee in uno specifico annuario edito dall'Azienda di promozione Turistica di Roma e sul proprio sito internet.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. La planimetria dell'unità abitativa firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale o catastale (scala 1:100 o 1:50) con l'indicazione della superficie utile dei vani, l'altezza, il numero dei posti letto, le aree di pertinenza;
2. atti comprovanti la disponibilità dei locali ( compravendita, locazione o altro con atto di assenso a firma autentica del proprietario se diversa dal richiedente);
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal richiedente di fronte ad un funzionario dell'A.P.T. di Roma, attestante la conformità della struttura e degli impianti alle normative comunali e di sicurezza vigenti. L'attestazione di conformità degli impianti deve riguardare gli impianti elettrici, a gas e e di riscaldamento, i quali devono essere corrispondere ai requisiti previsti nelle vigenti normative in tema di sicurezza.

L'Azienda di Promozione Turistica di Roma, riscontrata la regolarità della domanda
presentata provvederà, con proprio personale, all'effettuazione di apposito sopralluogo al fine di riscontrare e confermare l'idoneità della struttura all'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione.

REQUISITI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Per l'espletamento del servizio saltuario di alloggio e prima colazione possono essere utilizzate un numero di tre camere per un massimo di sei posti letto con i seguenti requisiti minimi:
- 8 mq di superficie minima per camera singola al netto di ogni locale accessorio;
- 14 mq di superficie minima per camera doppia al netto di ogni locale accessorio;
- 20 mq di superficie minima per camera tripla al netto di ogni locale accessorio;
- 6 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo tradizionale;
- 1 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo a castello;
- altezza delle camere e vani ad uso comune secondo le previsioni dei regolamenti comunali.

Gli immobili dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:
A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A7 - A8 - A11

Arredamento delle stanze

La normativa regionale prevede che le camere da letto debbano avere accesso indipendente da altri locali con i seguenti requisiti minimi:
- letto, comodino, lampada e sedia per persona;
- armadio;
- specchio e presa di corrente;
- cestino per rifiuti.

Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, con:
- water;
- bidet;
- lavabo;
- vasca o doccia;
- specchio e presa corrente;
- chiamata di allarme.

Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento.

R.D. 18 giugno 1931, n.773 T.U.L.P.S.

ARTICOLO 11 (art. 10 T.U. 1926)

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi È sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non puo provare la sua buona condotta). Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

RILEVAZIONI STATISTICHE

Ai sensi del DPR 2 giugno 2000 - G.U. n. 180 del 3 agosto 2000 la rilevazione del movimento turistico delle strutture ricettive è un obbligo di legge.
Pertanto i gestori dovranno far pervenire i modelli di rilevazione statistica entro il giorno 5 del mese successivo alla rilevazione del periodo di riferimento al seguente indirizzo:

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA - Via Parigi, 11 - 00185 ROMA - Sulla busta specificare: MODELLI I.S.T.A.T. e IL MESE DI RIFERIMENTO.
Eventuali informazioni: A.P.T. Roma - Via Parigi, 11 - 00185 - Tel. 06488991




REGIONE LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE 28/04/1997. N. 12

"Titolo II - Case ed appartamenti per vacanze. Attività di Bed & Breakfast"

ARTICOLO 12 (Modifica dell' art. 18 della lr 11 settembre 1989, n. 45 "Disciplina delle strutture ricettive turistiche alberghiere complementari")

Rubrica così sostituita dalla legge regionale 6/2001

1. Omissis

Modifiche già integrate nella legge regionale 45/1989

ARTICOLO 13 (Standard minimi)

1. L' attività ricettiva non alberghiera di cui al presente Titolo è esercitata in modo esclusivo nel rispetto delle caratteristiche funzionali di cui all' art. 19 della lr n. 45/ 89 nonchè degli standard minimi obbligatori previsti dall' allegato C, che fa parte integrante della presente legge.

2. La Giunta regionale ed il consiglio, in relazione alle rispettive competenze ed al fine di garantire omogeneità di comportamento, emanano direttive per disciplinare ulteriormente le varie tipologie delle case ed appartamenti per vacanze.

ARTICOLO 14 (Denuncia di inizio attività )

1. L' attività ricettiva non alberghiera può essere intrapresa su denuncia di inizio di attività , ai sensi dell' art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", così come modificato dal decimo comma dell' art. 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica".

2. La denuncia è presentata ai competenti uffici dell' amministrazione comunale ove ha sede l' esercizio della attività , su modulo predisposto dalla giunta regionale, e deve contenere l' indicazione degli elementi e dei requisiti previsti dalla lr n. 45/ 89 nonchè dall' allegato C della presente legge, corredata dalla relativa autocertificazione da parte del titolare dell' esercizio medesimo.

ARTICOLO 15 (Obbligo di pubblicità dei prezzi)

1. I prezzi minimi e massimi, dichiarati ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche", praticati nell' esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all' interno di ciascuna unità abitativa.

2. Alle Province sono delegate le competenze relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive residenziali non alberghiere nonché alla vigilanza, in attuazione della L. 25 agosto 1991, n. 284.

ARTICOLO 16 (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza, il controllo e l'irrogazione delle sanzioni spettano al Comune competente per territorio, in relazione all'ubicazione dell'esercizio ricettivo di case ed appartamenti per vacanze.

2. Chiunque pone in esercizio una delle strutture ricettive regolamentata nel presente Titolo senza averne fatto denuncia, è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

3. Per l' applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla lr 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale", come modificata ed integrata dalla lr 4 giugno 1984, n. 27 "Modifica ed integrazione alla lr 5 dicembre 1983, n. 90 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale". Le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle amministrazioni comunali.

"Art. 16 bis (Esercizio del servizio di ospitalità turistica denominato "Bed & Breakfast")

Articolo così aggiunto dalla legge regionale 6/2001

1. I privati che, utilizzando parte della loro abitazione di residenza, offrono un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione, sono tenuti a presentare denuncia di inizio di attività al Comune ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 , n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; copia della denuncia deve essere inviata alla Provincia di competenza. Tale attività ha carattere saltuario ed è denominata "Bed & Breakfast".

2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo "Bed & Breakfast" che può essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

3. L'esercizio dell'attività di "Bed & Breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del "Registro delle imprese" e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

4. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali;
comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile.

5. L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare altri locali. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.

6. La denuncia di inizio di attività deve essere corredata dai certificati comprovanti i requisiti di cui al comma 5, dalla fotocopia del libretto sanitario del responsabile e dall'autodichiarazione comprovante l'estraneità dalla casistica di cui al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.

7. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere obbligatoriamente svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.

8. Il responsabile dell'attività è colui che ha presentato la denuncia di inizio di attività. Egli è tenuto a registrare le presenze e comunicarle alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

9. Le tariffe, liberamente determinate, devono essere comunicate alla Provincia di competenza. La Provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di "Bed & Breakfast" comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione.

10. Il responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.

11. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività di "Bed & Breakfast". Qualora il Comune accerti delle irregolarità amministrative riferite al presente articolo, diffida il responsabile dell'attività a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a quindici giorni e, in caso di persistenza, vieta con provvedimento motivato la prosecuzione dell'attività.

12. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da due a dieci milioni chiunque intraprenda attività di "Bed & Breakfast" senza aver presentato la prescritta denuncia al Comune. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da uno a tre milioni chiunque eserciti l'attività in mancanza dei requisiti previsti. Le sanzioni sono riscosse ed introitate dal Comune.

Titolo III NORME FINALI

ARTICOLO 17 (Termini per l' adeguamento della classificazione alberghiera)

1. La classificazione prevista dalla presente legge opera dal 1° ottobre 1997

2. Le aziende alberghiere di nuova apertura sono classificate dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo gli standard qualitativi obbligatori minimi indicati negli allegati A e B della presente legge.

3. Le aziende alberghiere già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che debbano procedere a lavori di tipo strutturale e impiantistico per l' adeguamento agli standard qualitativi obbligatori minimi, di cui agli allegati A e B, per il mantenimento della classe di appartenenza, possono conservare la classifica che possiedono al 30 settembre 1997 non oltre il 30 settembre 1999.

4. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alle amministrazioni provinciali competenti per territorio gli elenchi degli esercizi alberghieri in possesso di licenza di esercizio con copia del provvedimento della classificazione assegnata.

Art. 18 Norma finanziaria. (Abrogato)

Articolo abrogato dall'art. 2, comma 6 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

Art. 18-bis Standard qualitativi obbligatori minimi.

Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 1 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15

1. Con appositi regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono indicati" gli standard qualitativi obbligatori minimi di cui agli articoli 4 e 13.

Così modificato dall'art. 1, comma 22, lett. a), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

2. Con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, gli allegati A, B e C sono abrogati e i riferimenti agli allegati medesimi contenuti nella presente legge s'intendono effettuati "ai predetti regolamenti".

Comma così modificato dall'art. 1, comma 22, lett. b), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

ARTICOLO 19 (Abrogazioni)

1. dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) la lr 8 febbraio 1982, n. 11 "Disciplina della classificazione alberghiera";
b) la lr 28 aprile 1983, n. 37 "Modifiche ed integrazioni alla lr 8 febbraio 1982, n. 11 concernente " Disciplina della classificazione alberghiera"";
c) la lr 19 agosto 1983, n. 57 "Modifiche ed integrazioni alla lr 8 febbraio 1982, n. 11 " Disciplina della classificazione alberghiera"";
d) la lr 7 gennaio 1988, n. 1 "Proroga dei termini della validità della classificazione alberghiera prevista dalla lr 8 febbraio 1982, n. 11 " Disciplina della classificazione alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni"";
e) la lr 7 agosto 1989, n. 30 "Proroga dei termini della validità della classificazione alberghiera prevista dalla lr 8 febbraio 1982, n. 11 " Disciplina della classificazione alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni"";
f) la lr 19 dicembre 1991, n. 43 "Ulteriore proroga dei termini della validità della classificazione alberghiera prevista dalla lr 8 febbraio 1982, n. 11 " Disciplina della classificazione alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni"";
g) la lr 5 novembre 1993, n. 33 "Ulteriore proroga dei termini della validità della classificazione alberghiera prevista dalla lr 8 febbraio 1982, n. 11 " Disciplina della classificazione alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni"";
h) la lett h) dell' art. 7 della lr 30 luglio 1986, n. 28 "Riordino dell' amministrazione periferica del turismo";

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.





Come Aprire un B&B nel Molise
LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 13
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 16 del 16 luglio 2002 Norme in materia di attività ricettiva alla produzione di servizi per l'ospitalità - "BED AND BREAKFAST"

Art. 1 - Finalità

1. La presente legge detta disposizioni in materia di strutture ricettive, ad integrazione della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19.

2. La Regione, al fine di qualificare lo sviluppo dell'attività turistico-ricettiva in tutte le sue forme, istituisce la formula "Bed and Breakfast"

3. L'attività di "Bed and Breakfast" è vietata alle società di capitale.

Art. 2 - Definizione e caratteristiche

1. Si definisce "Bed and Breakfast" l'attività ricettiva a conduzione familiare svolta da parte dell'operatore nella sua abituale residenza e consistente nell'offerta al turista dell'alloggio e della prima colazione.

2. L'esercizio dell'attività di "Bed and Breakfast" non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per il possessore dell'abitazione l'obbligo di residenza nell'immobile.

Art. 3 - Esercizio dell'attività

1. L'attività ricettiva a conduzione familiare "Bed and Breakfast" può essere svolta in costruzioni unifamiliari con ingresso autonomo ovvero in edifici con più unità immobiliari ovvero in unità residenziali rurali.

2. L'attività ricettiva a conduzione familiare "Bed and Breakfast" può essere esercitata:

a) con una permanenza degli ospiti per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi;

b) in non più di tre camere e sei posti letto nell'unità abitativa ad uso residenziale. Qualora l'attività si svolga in più di una stanza dovranno comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici.

3. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente agli ospiti cibi e bevande per la prima colazione. La somministrazione dei prodotti per la primacolazione avviene con l'utilizzo di alimenti preconfezionati e non manipolati. In caso di somministrazione di prodotti non preconfezionati si fa obbligo di indicare gli ingredienti utilizzati.

4. Il responsabile dell'attività è la persona fisica che possiede l'immobile a titolo di proprietà o di affitto.

5. L'esercizio dell'attività non comporta l'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese turistiche di cui all'articolo 5 della legge n. 217/1983.

6. L'assessorato regionale al "turismo", in considerazione dei servizi forniti e delle caratteristiche dell'alloggio, classificherà in categorie l'esercizio.

Art. 4 - Requisiti e servizi minimi

1. I locali dell'unità abitativa destinati all'attività turistico-ricettiva devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale e dal Regolamento d'igiene, e devono essere dotati di impiantistica a norma di legge.

2. Devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

a) pulizia quotidiana dei locali;

b) fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno, due volte a settimana e a cambio dell'ospite;

c) fornitura ed energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;

d) somministrazione della prima colazione.

Art. 5 - Simbolo identificativo dell'attività di "Bed and Breakfast"

1. La Giunta regionale adotta un simbolo tipo identificativo del "Bed and Breakfast" in Molise, da affiggere all'esterno delle sedi di esercizio dell'attività.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce un piano annuale per la promozione dell'attività di "Bed and Breakfast".

Art. 6 - Adempimenti amministrativi

1. L'inizio dell'attività ricettiva "Bed and Breakfast" è subordinato alla preventiva comunicazione al Comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, sulla base di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2. La denuncia di cui al comma 1 dovrà indicare:

a) le generalità del titolare;

b) l'ubicazione e la denominazione dell'esercizio;

c) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;

d) i servizi aggiuntivi offerti rispetto a quelli minimi;

e) il periodo di esercizio dell'attività e l'eventuale periodo di chiusura a scelta nell'arco dell'anno;

f) l possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 delTesto Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D.L. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni;

g) il possesso da parte dell'immobile dei requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene;

h) i prezzi massimi e minimi da praticare.

3. Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe adisposizione degli ospiti;

b) atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilità dell'immobile (compravendita, locazione o altro);

c) atto di assenso a firma dei proprietari o comproprietari nel caso di istanza presentata da altri;

d) atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di ospitalità in edifici composti da più unità immobiliari.

4. Il Comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività, il cui esito sarà comunicato alla Regione - Assessorato al "turismo" -, alla Provincia, all'Ente di Turismo competente per territorio, oltre che all'interessato.

5. Non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale.

6. Presso i Comuni è istituito l'albo degli operatori del "Bed and Breakfast" a fini dell'attività di informazione turistica, dandone informazione all'Assessorato al turismo" della Regione. L'elenco aggiornato è comunicato entro il mese di gennaio di ogni anno agli enti di cui al precedente comma 4.

Art. 7 - Obblighi del titolare

1. Il soggetto che esercita l'attività di "Bed and Breakfast" è responsabile dell'osservanza delle disposizioni previste nella presente legge nonché nelle leggi e nel regolamento di Pubblica sicurezza ed in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di enti pubblici territoriali.

2. È fatto obbligo all'operatore di esporre in modo visibile all'interno della struttura ricettiva i seguenti dati:

a) la capacità ricettiva massima;

b) il tariffario;

c) il periodo di apertura e di chiusura.

3. È fatto obbligo agli operatori di esporre all'esterno il marchio identificativo del "Bed and Breakfast" secondo la tipologia fornita dalla Regione Molise.

4. Il cambio di titolarità di gestione, la sospensione o lacessazione dell'attività sono preventivamente comunicati al Comune ed alla Regione.

Art. 8 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività di "Bed and Breakfast" e provvede ad effettuare sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità della struttura, il possessoe il mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge.

2. Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità strutturali e/o gestionali, il Comune procede alla sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi e, in caso di persistenza delle irregolarità rilevate, alla revoca della stessa.

Art. 9 - Sospensione e cessazione dell'esercizio

1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'esercizio deve darne preventiva comunicazione al Comune.

2. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune - per comprovati motivi - per ulteriori sei mesi. Decorso tale termine l'attività si considera definitivamente cessata.

Art. 10 - Sanzioni

1. Ferme le responsabilità penali per eventuali dichiarazioni rese, il responsabile che viola le prescrizioni della presente legge è punito con sanzioni amministrative pecuniarie stabilite, in misura minima e massima, come segue:

a) apertura abusiva di un esercizio "Bed and Breakfast" e/o omessa denuncia di inizio attività:

da Euro 258,23
a Euro 1.032,91;

b) omessa esposizione delle tariffe applicate:

da Euro 103,29
a Euro 413,17;

c) applicazione di prezzi difformi rispetto a quelli comunicati:

da Euro 206,58
a Euro 826,33,.

d) superamento della capacità ricettiva massima consentita:

da Euro 154,94
a Euro 619,75.

2. L'elevazione delle contravvenzioni, in caso di recidiva, nonché l'introito delle somme derivanti dal pagamento delle relative sanzioni pecuniarie sono attribuiti alla competenza del Comune dove ha sede l'attività.

Art. 11 - Facilitazione fiscale

1. Gli operatori di "Bed and Breakfast" accedono alle facilitazioni amministrativo-fiscali previste dalla risoluzione n. 180 del 14 dicembre 1998 del Ministero delle Finanze in base alla quale l'attività saltuaria ed occasionale di alloggio e prima colazione è esclusa, invia generale, dall'ambito di applicazione dell'IVA.




Come Aprire un B&B in Puglia
LEGGE REGIONALE nr. 17/2001
Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva
di Bed & Breakfast (affittacamere)

Art. 1 - (Finalità della legge)

1. Con la presente legge la Regione Puglia, in conformità ai principi di cui alla legge 17 maggio 1983, n.217 e a integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n.11, istituisce il servizio turistico denominato "Bed & Breakfast" e ne disciplina l'attività.

Art. 2 - (Definizione dell'attività di Bed & Breakfast)

1. Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.

Art.3 - (Esercizio dell'attìvità di Bed & Breakfast)

1. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione.

2. Il servizio deve comprendere:
a) la pulizia quotidiana della camera e dei bagni;
b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta;
e) l'erogazione all'interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

3. L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non costituisce modifica di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'unità abitativa, l'obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l'attività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l'attività purché l'unità, abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.

4. L'unità abitativa adibita ad attività ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impiantì (legge 5 marzo 1990, n.46) previsti per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale. Qualora l'attività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unità abitativa.

Art. 4 - (Adempimenti amministrativi)

1. L'attività ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla Sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio prescritta dall'articolo 5 della 1. 217/1983, né necessita dell'autorizzazione prescritta dagli articoli 58 e seguenti della l.r. 11/1999.

2. Coloro i quali intendono avviare un'attività ricettiva di Bed & Breakfast devono presentare denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, al Comune territorialmente competente. La denuncia di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403, e deve contenere:
a) generalità del richiedente;
b) ubicazione dell'unità abitativa destinata all'attività;
e) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
d) periodo di esercizio dell'attività;
e) prezzi minimi e massimi;
f) attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Il Comune istituisce un Albo dove iscrive tutti coloro che fanno denuncia di inizio di attività di Bed & Breakfast, riservandosi di eseguire eventuale sopralluogo ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti.

4. Entro il 1° ottobre di ogni anno, chi esercita l'attività ricettiva di Bed & Breakfast deve comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attività con validità dal 1° gennaio successivo. Sussiste, inoltre, l'obbligo di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, agli enti competenti il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica.

5. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle denunce di inizio attività, aggiorna l'Albo degli esercenti l'attività ricettiva di Bed & Breakfast che, comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni anno viene comunicato alla Regione, alla Provincia, e all'Azienda per la promozione turistica competente ai fini dell'attività di informazione turistica. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

Art.5 - (Marchio identificativo dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei "Bed & Breakfast" in Puglia e a pubblicare, aggiornandolo ogni due anni, l'elenco degli iscritti all'Albo.

2. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. A spese degli interessati il marchio può, inoltre, essere affisso all'esterno delle unità abitative adibite all'esercizio dell'attività.

Art.6 - (Sanzioni)

1. La promozione dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast, in mancanza dell'iscrizione all'Albo, comporta una sanzione, elevata dai Comuni, da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. Qualora per la promozione irregolare si esponga il marchio di cui all'articolo 5, la sanzione è raddoppiata.

3. Lo svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli comunicati ovvero in misura maggiore a quanto consentito comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 200 mila a lire 1 milione e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi regionali o statali. In caso di recidiva l'operatore è cancellato per un anno dall'Albo di cui all'articolo 4, comma 3.

4. La mancata esposizione, in ciascuna delle camere adibite al servizio, del cartello indicante il costo dell'ospitalità comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 500 mila a lire 2 milioni.

5. Il titolare che pratica prezzi difformi da quelli comunicati al Comune e indicati in ogni stanza adibita al servizio è soggetto alla sanzione minima elevata dai Comuni, di lire 1 milione e massima di lire 3 milioni.

6. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere elevate anche secondo quanto stabilito dagli articoli 68 e 69 della l.r. 11/1999.

La legge regionale pugliese sul bed & breakfast (affittacamere):
una disciplina “leggera” che lascia aperti molti problemi

di Gianfranco Visconti
Consulente di direzione aziendale
maggio 2004

Con la Legge Regionale n° 17 del 24 Luglio 2001 è stata introdotta in Puglia la nuova tipologia di struttura turistica ricettiva del “Bed & Breakfast” o “affittacamere”. Parliamo di “struttura”, nel senso di struttura fisica che può ospitare turisti e non di “impresa”, perché la Legge non la configura pienamente come tale, per i motivi che andiamo ad esporre.

Questa, però, non è una caratteristica della sola legge pugliese, ma di tutte in tutte le Leggi Regionali che, a partire dalla prima, quella della Provincia Autonoma di Bolzano del 1995, hanno introdotto questa nuova (per l’Italia) tipologia di struttura ricettiva con caratteristiche poco differenti fra di esse.

L’articolo 2 della Legge Regionale n° 17 del 2001 definisce “attività ricettiva di Bed & Breakfast (letteralmente: “letto e prima colazione”) l’offerta del servizio di alloggio e prima colazione da parte di chi, nella casa in cui abita, destina (ad ospitare turisti) non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti” (per esempio: l’Estate o i mesi da Aprile ad Ottobre, ma non tutto l’anno, il che si adatta ad un turismo balneare e culturale fortemente stagionalizzato in estate ed in primavera, come quello pugliese.

Altre leggi regionali, per esempio quella piemontese del 2000, impongono espressamente, invece, un numero massimo di giorni di apertura, per esempio, nel caso citato, 270 giorni all’anno). Quindi, rispetto all’attività di impresa vera e propria manca il carattere della continuatività o professionalità, anche se l’occasionalità dell’esercizio del B&B è ripetitiva nel tempo. Dal testo della legge si comprende, inoltre, che il B&B va esercitato in una sola unità abitativa.

L’articolo 3 stabilisce che “il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare (senza dipendenti, quindi), fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione. Il servizio deve comprendere: la pulizia quotidiana delle camere e dei bagni; la fornitura di biancheria pulita, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente ed anche a richiesta; l’erogazione nel vano abitativo (l’unità immobiliare, non la camera) di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento”.

Per “organizzazione familiare”, cioè per “famiglia” si intendono i familiari che coabitano nell’immobile dov’è situato il B&B, di solito genitori e figli (ma potrebbe esserci anche qualche altro parente convivente), e non tutti i possibili partecipanti all’impresa familiare definita dall’articolo 230 – bis del Codice Civile (parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo): il B&B non è un’impresa familiare. Anzi, “i proprietari ed i possessori dell’unità abitativa hanno l’obbligo di dimora nella medesima o di residenza nel Comune in cui è svolta l’attività di B&B purché quest’ultima non sia ubicata a più di 50 metri di distanza”. In altre parole, colui che presenta al Comune la denuncia di inizio attività del B&B prevista all’articolo 4 e gli altri familiari che intendono collaborare con lui, se non l’hanno già in quell’immobile, devono cambiare la loro residenza, trasferendola all’indirizzo del B&B.

“L’esercizio dell’attività di B&B non costituisce modifica della destinazione d’uso dell’immobile” (civile abitazione) che deve “possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impianti (Legge n° 46 del 1990) previsti per l’uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale”. Alcuni Comuni, però, per la fornitura della prima colazione richiedono l’ottenimento dell’autorizzazione igienico - sanitaria comunale prevista, per esempio, per le pasticcerie o rosticcerie artigianali e per la quale occorre il rispetto di requisiti superiori a quelli delle civili abitazioni. In questo caso, l’escamotage è quello di fare una convenzione con un bar per la fornitura delle colazioni (di cui la legge non richiede espressamente la preparazione, ma solo, appunto, la “fornitura” da parte della famiglia che gestisce il B&B).

Qualora l’attività si svolga in più di una camera devono esserci almeno due bagni. Infine, riteniamo che l’attività di B&B non possa essere esercitata in un appartamento sito in un condominio il cui regolamento non lo permetta o non lo preveda.

Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi, l’articolo 4 prevede che l’attività di B&B non necessita dell’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, né dell’autorizzazione del Sindaco all’esercizio di un’attività turistico – ricettiva prevista dagli articoli 58 e seguenti della Legge Regionale n° 11 del 1999 sulla disciplina delle strutture ricettive, che ha attuato in Puglia la Legge – Quadro sul Turismo n° 217 del 1983. Per l’avvio dell’attività è sufficiente una “denuncia di inizio attività al Comune territorialmente competente […] resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente: generalità del richiedente; ubicazione dell’unità abitativa destinata all’attività; numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici; periodo di esercizio dell’attività; prezzi minimi e massimi; attestazione del possesso dei requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impianti”.

Anche se la legge non lo specifica espressamente è orientamento comune nella pratica che occorra l’apertura della Partita Iva, anche per poter compensare i costi con i ricavi e procedere alla determinazione del reddito dell’attività in capo all’individuo titolare (il “richiedente”), a meno che i ricavi non siano molto bassi, nell’ordine di poche migliaia di Euro (4 – 5000 massimo) e si rinunci a dedurre i costi.

In realtà, vi sono due risoluzioni del Ministero delle Finanze, la n° 180/E del 1998 e la n° 155 del 2000 che definiscono il B&B come attività “fuori campo Iva” se esercitata con una interruzione (presumiamo continuativa) di almeno 60 giorni all’anno, mentre per quel che riguarda l’Irpef i ricavi prodotti (sulla cui ripartizione fra coloro che gestiscono il B&B vedi oltre) sono imputati, nel modello Unico di dichiarazione, nel quadro RL, dedicato ai “Redditi Diversi”, alla voce “attività commerciali non esercitate abitualmente” (vale a dire, “occasionali” o “non professionali”) nel rigo RL10 (ci riferiamo al modello Unico 2003). Le spese sostenute per la conduzione del B&B possono essere dedotte dai ricavi nello stesso quadro RL nel rigo RL19, anche se vi è il problema della difficoltà di separare in modo chiaro queste spese da quelle normali del ménage familiare (per esempio, quelle per l’energia elettrica, l’acqua, il gas, ecc.).

In ogni caso, ai clienti, a fronte del pagamento del servizio, deve essere rilasciata la ricevuta o la fattura (quest’ultima solo se gli ospiti la richiedono avendo la Partita Iva e se il B&B l’ha aperta). Inoltre, non c’è l’obbligo di apertura di una posizione contributiva presso l’INPS (anche perché non si saprebbe presso quale fondo aprirla) ed assicurativa presso l’INAIL, ma quest’ultimo punto è più controverso e sarebbe comunque conveniente per gli esercenti l’attività di B&B coprirsi da eventuali infortuni, anche solo con un’assicurazione privata. Solo per le casalinghe riteniamo possa bastare la copertura assicurativa prevista specificamente per esse.

Data la forma familiare dell’attività di B&B, essa non può essere esercitata con dipendenti ed anche il costo di una collaboratrice domestica (la cui posizione è assimilabile al lavoro dipendente, non a quello autonomo) che faccia le pulizie riteniamo non sia deducibile dal reddito dell’attività, ma dovrebbe esserlo sia quello di una ditta di pulizie esterna che quello di una lavanderia. Gli utili prodotti dall’attività spettano sia al richiedente della denuncia di inizio attività al Comune che, per analogia con l’impresa familiare di cui all’articolo 230 – bis del Codice Civile, ai familiari che prestano la loro opera nel B&B in relazione al lavoro prestato.

Le analogie con l’impresa familiare dovrebbero, a nostro parere, terminare qua perché l’attività di B&B si pone come attività economica secondaria e temporanea per un nucleo familiare e non primaria e continuativa. Da ciò discende che anche l’amministrazione dell’attività dovrebbe essere tendenzialmente di tipo disgiunto da parte dei familiari che prestano la loro opera nel B&B, il che non esclude accordi privati diversi. Affermiamo questo perché la legge non configura il B&B come impresa individuale, per cui non vediamo da dove possa discendere il potere di amministrazione esclusivo del titolare.

Si ha così un tipo di amministrazione dell’attività simile a quella prevista per le società di persone dall’articolo 2257 del Codice Civile (amministrazione disgiuntiva) per cui ogni familiare che ci lavora può compiere gli atti di amministrazione del B&B, salva l’opposizione degli altri (anche di uno solo), nel qual caso si decide a maggioranza determinata sulla base delle quote di ripartizione degli utili. L’ipotesi diversa dell’amministrazione congiuntiva, con la necessità dell’unanimità per le decisioni, rischierebbe di paralizzare il processo decisionale.

Da ciò discende che, per quanto riguarda la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte per la gestione dell’attività di B&B, per esse non può che rispondere personalmente ed illimitatamente la persona (il familiare) che ha stipulato il contratto (per esempio, di acquisto di un bene o di fornitura di un servizio, cioè di un contratto d’opera) da cui deriva l’obbligazione. Questa persona, perciò, non è sempre e necessariamente il “richiedente” che ha inviato al Comune la denuncia di inizio attività del B&B di cui all’articolo 4, il quale, ripetiamo, non è un imprenditore individuale.

I costi sostenuti per la gestione del B&B dal singolo familiare del richiedente saranno deducibili in sede di dichiarazione dei redditi dal compenso a lui attribuito per il lavoro prestato in quanto “spese inerenti (cioè direttamente connesse) alla produzione di un reddito da attività commerciale non esercitata abitualmente” (cioè di natura occasionale) di cui al quadro RL del modello per la dichiarazione dell’Irpef. Essi, però, non avendo la Partita Iva, non potranno compensare l’Iva sugli acquisti che avranno effettuato per l’attività, come, invece, potrà fare solo il richiedente se titolare di una Partita Iva per il B&B (da ciò la convenienza del far fare a questo soggetto tutti gli acquisti). In questo caso, il reddito di quest’ultimo soggetto si configurerà a tutti gli effetti come quello derivante da un’attività di lavoro autonomo, anche se, ripetiamo, l’attività di B&B non è pieno titolo un’attività di impresa.

Entro il 1° Ottobre di ogni anno chi esercita l’attività deve comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi ed il periodo di apertura per l’anno successivo. Ogni Comune istituisce un Albo delle attività di B&B ed ogni anno, entro il 31 Ottobre, lo comunica alla Regione, alla Provincia ed all’Azienda di Promozione Turistica (APT) territorialmente competenti. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all’interno della struttura ricettiva oltre al cartello indicante il costo del servizio che va esposto in ogni camera. Sussistono, inoltre, gli obblighi di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT agli enti competenti (le APT) il movimento degli ospiti (gli “arrivi” e le “presenze”) ai fini della rilevazione statistica di esse e la denuncia delle persone ospitate all’autorità di Pubblica Sicurezza prevista per qualsiasi tipo di locazione dalla “Legge antiterrorismo” n° 191 del 1978.

L’articolo 5 prevede l’approvazione di un marchio identificativo del Bed & Breakfast in Puglia (ancora non realizzato, a quanto ci risulta) e la pubblicazione di un Albo regionale di queste attività da aggiornare ogni due anni. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo gratuitamente a disposizione degli operatori che possono affiggerlo a loro spese all’esterno delle unità abitative destinate all’esercizio dell’attività. Seguono, infine, all’articolo 6, alcune sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi posti da questa Legge.

A completamento dell’esposizione dei contenuti della Legge Regionale n° 17 del 2001 sul Bed & Breakfast dobbiamo dire che se un’attività di B&B supera uno dei due limiti dimensionali di sei camere e di dieci posti letto fissati dall’articolo 2 di questa legge essa rientra necessariamente, data la tipizzazione legale obbligatoria dell’attività ricettiva (prevista dalla Legge – Quadro sul Turismo n° 217 del 1983), nelle imprese, disciplinate dall’articolo 41 della Legge Regionale pugliese n° 11 del 1999, che gestiscono le strutture ricettive denominate “residenze turistiche o residence” che “forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare arredato” od in quelle definite “case ed appartamenti per vacanza” che sono “immobili gestiti in forma imprenditoriale e non occasionale, per l’affitto ai turisti, composti da uno o più vani arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari”.

La legge pugliese non prevede, come altre leggi regionali, un numero minimo di appartamenti affittati (per esempio tre, come in Abruzzo, Calabria, Umbria, Marche, ecc.) oltre il quale si ha un’impresa di “residence” o di “case per vacanze”. La mancanza di questa indicazione spinge i piccoli proprietari di una o poche abitazioni ad affittare in nero i loro appartamenti.

Dalla mancanza di questa indicazione e dal disposto dell’articolo 2 della Legge Regionale n° 17 del 2001, che prevede che un B&B vada gestito in una sola unità abitativa, deriva la conseguenza che uno stesso richiedente che gestisce due B&B ubicati in due unità abitative distinte di sua proprietà non può che rientrare nella prima o nella seconda delle tipologie di imprese ricettive definite nel precedente capoverso, a seconda che dette unità siano nello stesso o in due differenti complessi immobiliari. Inoltre, esse saranno gestite da un’impresa familiare di cui all’articolo 230 – bis del Codice Civile se il titolare si avvarrà della collaborazione dei familiari.

Entrambe queste tipologie di strutture ricettive possono essere affittate ai turisti con contratti con validità da sette giorni a tre mesi anche durante tutto l’anno. Per esse vige il divieto di fornire agli ospiti cibi e bevande ed i servizi centralizzati tipici delle strutture alberghiere (per esempio: pulizie giornaliere, portineria, centralino, ecc., anche se, alle volte, con convenzioni esterne o in altri modi, si aggira in parte questo divieto). Per l’avvio e la gestione di queste imprese ricettive valgono le regole generali e quelle specifiche per il settore previste dalla Legge Regionale n° 11 del 1999 (iscrizione al Registro delle Imprese, Partita Iva, posizione INPS ed INAIL, autorizzazione del Sindaco all’esercizio dell’attività, ecc.).

Queste strutture devono possedere i requisiti edilizi, igienico – sanitari e di sicurezza previste per le civili abitazioni e l’utilizzo in questo senso degli immobili non comporta modifica della destinazione d’uso ai fini urbanistici. Le dotazioni (di impianti, arredamento, elettrodomestici, biancheria, ecc.) delle unità abitative destinate a residenza turistica od a casa per vacanza sono specificate dalla tabella “G” della Legge Regionale n° 11 del 1999. Ricordiamo, infine, che la legge di riforma delle locazioni n° 431 del 1998 ha totalmente liberalizzato i canoni degli affitti turistici.

In conclusione, la Legge Regionale pugliese sul B&B è in linea con quelle delle altre regioni ed ha non solo l’apprezzabile scopo di incentivare l’offerta ricettiva e di creare nuove occasioni di lavoro, sia pure temporaneo o stagionale, ma anche quello di far emergere molte attività sommerse offrendo ad esse una forma molto semplificata di gestione. Purtroppo, però, proprio questa estrema semplificazione lascia aperti molti problemi che a volte neanche l’interpretazione riesce a colmare con sicurezza, tanto che sarebbe auspicabile l’emanazione di un Regolamento regionale attuativo di questa Legge, anche per cercare di evitare che il B&B diventi un modo per camuffare attività di “residenza turistica” o di “case per vacanze”.

E’ un peccato, inoltre, dato il vasto patrimonio architettonico pugliese ancora in cerca di valorizzazione, che non si sia pensato, come in altre regioni (Umbria, Abruzzo, Calabria, ecc.) a creare una formula specifica di B&B o di “case per vacanze” ubicati in masserie od in immobili storici, come le “country houses” o “residenze rurali”.






Come Aprire un B&B in Sicilia
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 32.
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006
e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese
(G.U.R.S. 23 DICEMBRE 2000 - N. 61)

Capo II
AIUTI "DE MINIMIS"

Art. 88. - Aiuti al bed and breakfast

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.
2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.
5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.
6. L'esercizio di attività di alloggio e prima colazione non necessita di iscrizione al registro esercenti il commercio ma di comunicazione di inizio attività al comune e alla provincia competenti, nonché di comunicazione alla provincia, nei termini usuali, di tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.
7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente, stabilendo altresì le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categorie.
8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.
10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per l'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:
a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.
11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.
12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale in riferimento agli esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella.
13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.

DECRETO 8 febbraio 2001.
Requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva
di "bed and breakfast", disciplinata all'art. 88 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
(G.U.R.S.13 APRILE 2001 - N. 17 )

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto l'art. 88 "Aiuti al bed and breakfast" della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese";
Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 "Istituzione della Provincia regionale";
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante norme in materia di turismo, con la quale è stata definita l'attività ricettiva, sono state individuate le tipologie ricettive ed è stata attribuita alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico l'attività inerente la classificazione delle strutture stesse nell'ambito dei poteri di coordinamento dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
Considerato che la legge regionale n. 32/2000 individua il bed and breakfast quale attività ricettiva, con attribuzione della classifica con riferimento a quanto è previsto dalla cennata normativa dal D.P.R. n. 1437/70 e dagli standards determinati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
Ritenuto, conseguentemente, di determinare i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle del bed and breakfast;
Considerato che le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico istituite presso le province regionali sono gli organi ai quali in virtù del combinato disposto dall'art. 2 del D.P.R. 19 settembre 1986 e della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, è demandata l'attività inerente la classificazione delle strutture ricettive, nonché quella inerente l'accertamento delle violazioni agli obblighi di legge;
Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare anche una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive dell, in quanto il mantenimento degli standards di qualità del sistema di accoglienza è essenziale per la capacità competitiva dell'offerta turistica della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati, nel testo che si allega e che fa parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle del "bed and breakfast".
Vengono, altresì, stabilite le modalità di classifica e le modalità per la definizione in stelle applicabili alle attività di cui sopra.

Art. 2

Le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico delle Province regionali adottano entro 30 giorni dalla richiesta il provvedimento di classifica delle attività di bed and breakfast del territorio di competenza secondo la normativa di cui alla legge regionale n. 32/2000 e dei requisiti indicati nel testo di cui all'art. 1 del presente decreto.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine vi provvede l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune ed all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 3

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel semestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza.
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza.

NORMATIVA DI CLASSIFICA
Allegato

Per bed and breakfast si intende un'attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di tre camere, con non più di 4 posti letto per camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata.
L'attività di bed and breakfast non necessita della iscrizione alla Camera di commercio da parte del titolare dell'attività.
Alla suddetta attività si applica quanto previsto dal punto 9 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000.
All'attività suddetta si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
L'inizio delle attività va comunicata al comune e alla provincia competente per territorio e per essa all'Azienda provinciale per l'incremento turistico, ai fini della classificazione dell'esercizio ricettivo.
Il privato potrà, comunque, sulla base di una mera comunicazione in conformità dell'art. 19 della legge n. 241/90, come modicato dall'art. 2, comma decimo, della legge n. 537/93, intraprendere l'esercizio dell'attività.
Sarà cura dell'amministrazione comunale competente verificare ai sensi delle predette disposizioni (legge Bassanini) la sussistenza dei requisiti di legge e, ove necessario, disporre entro 60 giorni con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti.
Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti e il bagno comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato.
Alla richiesta di classifica occorre allegare una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, corredata da una planimetria dell'unità abitativa, che attesti che l'immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso e quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, per quanto attiene le dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90.
Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario nelle forme di legge, circa l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione personale.
Il provvedimento di classificazione degli esercizi di bed and breakfast viene adottato, previo sopralluogo, dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di classificazione.
Decorso il suddetto termine provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ai sensi della legge regionale n. 27/96.
Ai sensi del punto 6 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, il titolare dell'attività deve comunicare all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio ogni sei mesi la situazione degli arrivi e delle presenze ed ogni altra informazione ai fini delle rilevazioni statistiche e dell'inserimento del l'esercizio negli elenchi annuali pubblicati sulle strutture ricettive.
La comunicazione delle presenze viene effettuata giornalmente alle autorità locali di pubblica sicurezza.
TARIFFE
Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico competenti per territorio annualmente stabiliscono le tariffe minime e massime da applicare all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categoria.
Le tariffe sono pubblicate sugli annuali provinciali e regionali delle strutture turistico ricettive.

3 stelle ***
Requisiti minimi
Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) per ogni camera.
Televisione in tutte le camere.
Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento).
I servizi di biancheria devono essere adeguati al tipo dell'arredamento degli ambienti.
Prestazione di servizi obbligatori
Servizio di prima colazione.
Cambio di biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni.
Pulizia nelle camere e nei servizi igienici ogni giorno.
Dotazioni
Bagni completi in ogni camera:
- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.
Sistemazione camere:
- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto di illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto.

2 stelle **
Requisiti minimi
Bagno completo (lavabo, bidet, wc, doccia) ad uso esclusivo degli ospiti.
Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione).
Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento).
Prestazione di servizi obbligatori
Servizio di prima colazione.
Cambio biancheria: lenzuola e federe due volte la settimana e comunque ad ogni cambio di cliente, asciugamani ogni giorno.
Pulizia nelle camere e nel servizio igienico 1 volta al giorno.
Dotazioni
Servizi igienico-sanitari:
- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva
carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti;
Sistemazione camere:
- letto, tavolino, armadio, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto di illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle doppie;
- sgabello o ripiano per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto.

1 stella *
Requisiti minimi
Servizio di prima colazione.
Impianto di riscaldamento e/o attrezzature di riscaldamento alternativo (obbligatorio se l'attività viene svolta anche nel periodo invernale) e ventilatori nel periodo estivo.
Prestazione di servizi obbligatori
Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una volta la settimana; asciugamani ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.
Pulizia nelle camere 1 volta al giorno.
Dotazioni
Servizi igienico-sanitari:
- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.
Sistemazione camere:
- letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto;
- uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per persona.
(2001.7.306)

LEGGE 3 maggio 2001, n. 6.
(GURS PARTE PRIMA 7 MAGGIO 2001 - N. 21)

Art. 110.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

comma 14
L'articolo 88 è così modificato:
a) al comma 6 vengono sostituite le parole da "L'esercizio di attività di alloggio" fino alle parole "di tutte le informazioni" con le seguenti "L'esercente l'attività di Bed and Breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni";
b) al comma 10 le parole "a fondo perduto per l'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio";
c) al comma 12 sono abrogate le parole "in riferimento agli esercizi alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella".

LEGGE 26 marzo 2002, n. 2.
(GURS 27 MARZO 2002 - N. 14)

Art. 41.
Bed and breakfast

1. Il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
2. Al comma 7 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 vengono soppresse le parole "stabilendo, altresì, le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di alloggio e prima colazione, distinte per categoria"




Come Aprire un B&B in Trentino
Modificazioni alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23
(Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere)

Il titolo della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 è sostituito dal seguente: "Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare".

Dopo l'articolo 23 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, è inserito il seguente. "Capo Il bis - Ospitalità turistica familiare".

Nel capo II bis, dopo l'articolo 23 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, è inserito il seguente: "Art. 23 bis Bed and breakfast"

Si considera "bed and breakfast" l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da chi, avvalendosi della sola organizzazione familiare, fornisce servizio di alloggio e di prima colazione utilizzando per l'alloggio fino ad un massimo di tre camere della propria abitazione di residenza.

Nelle strutture che offrono ospitalità "bed and breakfast" devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

cibi e bevande confezionati per la prima colazione;
pulizia quotidiana dei locali;
fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno;
fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.

I locali destinati all'ospitalità "bed and breakfast" devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per l'uso abitativo."

Dopo l'articolo 23 bis della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 è inserito il seguente:

"Art. 23 ter Esercizio dell'attività "bed and breakfast"

L'esercizio dell'attività "bed and breakfast" è consentito previa presentazione al comune territorialmente competente di una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). Ogni variazione dei requisiti dichiarati e la cessazione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata al Comune.
I prezzi massimi richiesti per i servizi di ospitalità offerti devono essere comunicati alle aziende di promozione turistica entro il 30 ottobre di ogni anno. In mancanza della predetta comunicazione sono applicati i prezzi risultanti dall'ultima comunicazione effettuata."

Dopo l'articolo 41 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 è inserito il seguente:

"Art. 41 bis Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti l'attività "bed and breakfast"

Chiunque esercita l'attività "bed and breakfast" senza aver presentato al comune la denuncia di inizio attività di cui all'articolo 23 ter, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 350.000 a lire 1.050.000 .
La mancata comunicazione della variazione dei requisiti dichiarati ovvero la cessazione dell'attività dì cui all'articolo 23 ter, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000 .
L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli individuati nella denuncia di inizio attività, ovvero in numero superiore a quanto denunciato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000 .
La mancata comunicazione dei prezzi massimi all'avvio dell'attività o l'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 750.000 per ciascuna violazione.
Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva".




Come Aprire un B&B in Valle d'Aosta
Legge regionale 4 agosto 2000, n. 23.
Modificazioni della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11
(Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).

Art. 1 (Modificazione dell’articolo 1) 1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è inserita la seguente: «ebis) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner);».

Art. 2 (Inserimento del capo VIbis) 1. Dopo il capo VI della l.r. 11/1996, è inserito il seguente: «CAPO VIBIS STRUTTURE RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE (BED & BREAKFAST – CHAMBRE ET PETIT DÉJEUNER)

Art. 16bis (Definizioni e caratteristiche) l. Sono strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner) quelle condotte da privati che, utilizzando parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere ed una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei posti letto, forniscono un servizio di alloggio e di prima colazione, in modo saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.

2. L’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeu-ner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione senza alcuna manipolazione.

3576 3. L’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel comune in cui viene svolta l’attività, oppure in locali ubicati a non più di cinquanta metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.

4. Gli esercenti l’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner garantiscono, compresi nel prezzo, i seguenti servizi minimi di ospitalità: a) pulizia quotidiana dei locali; b) fornitura e sostituzione della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana; c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento.

Art. 16ter (Requisiti tecnici) 1. I locali destinati all’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner devono possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per l’uso abitativo. 2. Qualora l’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner sia svolta in più di due stanze, l’abitazione deve essere dotata di almeno due locali destinati ai servizi igienici e l’accesso alle camere da letto destinate agli ospiti deve avvenire comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Art. 16quater (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività)

1. L’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner è subordinato alla presentazione di una denuncia di inizio di attività, presentata dall’interessato al Comune del luogo ove è sita l’abitazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).

2. Nella denuncia di cui al comma 1 sono indicati: 3. a) le generalità e l’indirizzo di chi intende svolgere l’attività; b) il possesso dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari di cui all’articolo 16ter, comma 1, nonché il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti; c) la descrizione, corredata di eventuale documentazione fotografica, dell’arredo e degli eventuali servizi complementari offerti; d) il periodo di esercizio dell’attività; e) l’insussistenza delle condizioni previste dall’articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

3. Entro sessanta giorni dalla denuncia di cui al comma l, il Comune effettua apposito sopralluogo diretto a verificare l’idoneità dell’abitazione all’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner; gli esiti del sopralluogo sono comunicati all’Assessorato regionale competente in materia di turismo e all’Azienda di promozione turistica competente per territorio.

4. Ogni variazione alle indicazioni contenute nella denuncia di cui al comma 1 è comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi al Comune, che provvede con le modalità di cui al comma 3.

5. Gli esercenti l’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner non sono tenuti all’iscrizione nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall’articolo 5, comma secondo, della l. 217/1983. Art. 16quinquies (Norma di rinvio) 1.

All’attività di bed & breakfast si applicano le norme comuni di cui alcapo VIII, limitatamente agli articoli 23, commi 2 e 3, 24, 26, 27 e 29. 2. Chiunque svolga l’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner senza aver presentato la denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 16quater, comma 1, o non provveda ad effettuare nel termine di cui all’articolo 16quater, comma 4, le successive comunicazioni di variazione, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 28, comma 1. Si applicano altresì le sanzioni amministrative di cui all’articolo 28, commi 2, 3, 4, 5 e 6.». Art. 3 (Inserimento dell’articolo 25bis) 1.

1. L’Assessorato regionale competente in materia di turismo, le Aziende di promozione turistica e le pro-loco competenti per territorio possono predisporre e rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta e a titolo gratuito, opuscoli, cataloghi informativi o altro materiale promozionale relativi alle strutture ricettive di cui all’articolo 1, nonché agli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all’articolo 25.». Art. 4 (Modificazione dell’articolo 28) 1. Al comma 5 dell’articolo 28 della l.r. 11/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o disporre il divieto di prosecuzione dell’attività».

Art. 5 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta. Aosta, 4 agosto 2000. Il Presidente VIÉRIN LAVORI PREPARATORI Disegno di legge n. 84 – di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1650 del 27.05.2000); – presentato al Consiglio regionale in data 02.06.2000; – assegnato alla 4a Commissione consiliare permanente in data 05.06.2000; – esaminato dalla 4a Commissione consiliare permanente, con parere in data 14.06.2000 e relazione del Consigliere CUC; – approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13.07.2000, con deliberazione n. 1461/XI; – trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d’Aosta in data 19.07.2000; – vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d’Aosta in data 31.07.2000. «Art. 25 bis (Information destinée aux touristes) 1.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2000 N. 23 Nota all’articolo 1:

(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica), disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalle leggi regionali 22 luglio 1980, n. 34 (Disciplina delle attività di ricezione turistica all’aperto) e 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e in particolare: a) case per ferie; b) ostelli per la gioventù; c) rifugi alpini e bivacchi fissi; d) posti tappa escursionistici (dortoirs); e) esercizi di affittacamere; f) case e appartamenti per vacanze.».

Note all’articolo 2: (2) L’articolo 27, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 prevede quanto segue:«In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata sia subordinato, ai sensi di disposizioni di legge regionale, ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l’esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazione tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l’atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell’interessato all’amministrazione competente, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall’autocertificazione dell’esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all’amministrazione competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un congruo termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.».

(3) L’articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 prevede quanto segue: «(art. 10 T.U. 1926). – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° – a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° – a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. ».

(4) L’articolo 5, comma secondo, della legge 17 maggio 1983, n. 217 prevede quanto segue: «I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.».

(5) L’articolo 23, comma 2, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «Il Comune è tenuto altresì a trasmettere allo stesso assessorato riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.». L’articolo 23, comma 3, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «È fatto obbligo al titolare o gestore dell’attività ricettiva di denunciare, mediante trasmissione di apposito modello Istat, l’arrivo e la presenza di ciascun cliente, oltre che all’autorità di pubblica sicurezza, anche all’azienda di promozione turistica competente per territorio, laddove esistente.». L’articolo 24 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «(Denuncia e pubblicità dei prezzi).

1. Alle strutture ricettive di cui alla presente legge si applica il regime previsto dal decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), emanato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) e pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253.

2. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro le date previste comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

3. Le tabelle e i cartellini con l’indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento degli ospiti o di prestazione dei servizi e, limitatamente alle strutture di cui agli art. 14 e 17, in ciascuna camera o unità abitativa.». L’articolo 26 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «(Funzioni di vigilanza e di controllo) 1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.

2. È fatta salva la facoltà dell’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali di disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.». L’articolo 27 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «(Osservanza di norme statali e regionali) 1. Per quanto non previsto dalla presente legge è fatta salva 3580 Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste N. 36 16 - 8 - 2000 Legge regionale 4 agosto 2000, n. 24. Disposizioni urgenti in materia di servizi antincendi. Modificazioni alle leggi regionali 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale)) e 27 maggio 1988, n. 37 (Norme per il volontariato dei servizi antincendi – protezione civile – Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari).

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; l’osservanza delle norme statali e regionali che regolano l’esercizio delle attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, e in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza in materia di registrazione e notifica delle persone alloggiate, la rilevanza statistica, l’iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, prevista dall’art. 5 della l. 217/1983, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria, l’uso e tutela del suolo, la salvaguardia dell’ambiente.». L’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, all’accertamento delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative di cui all’art. 28, provvede il Comune territorialmente interessato.

2. All’irrogazione delle sanzioni provvede il Sindaco.

3. In caso di inadempienza, all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, provvede, previo invito al Sindaco, l’Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.

4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora le stesse siano irrogate dal Sindaco e, negli altri casi, dalla Regione.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

(6) L’articolo 28, comma 1, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «Chiunque eserciti una delle attività ricettive disciplinate dalla presente legge senza l’autorizzazione prevista dall’art. 20 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.».

(7) L’articolo 28, comma 2, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini stabiliti o l’omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi, ove previsti, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 300.000».

L’articolo 28, comma 3, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, l’applicazione di prezzi difformi da quelli denunciati comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000».

L’articolo 28, comma 4, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «L’utilizzo di locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato ai sensi della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.».

L’articolo 28, comma 5, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «Nel corso di un anno, in caso di recidiva delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, la sanzione è raddoppiata e nei casi più gravi si può procedere alla revoca dell’autorizzazione.».

L’articolo 28, comma 6, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi statali e regionali per la violazione nell’esercizio di attività ricettive di norme riguardanti la pubblica sicurezza, la rilevazione statistica, l’iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, la tutela igienico-sanitaria, la prevenzione incendi ed infortuni, l’uso e la tutela del suolo, la salvaguardia dell’ambiente.». Nota all’articolo 3:

(8) L’articolo 25 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «(Appartamenti ammobiliati per uso turistico) 1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio dell’attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case e appartamenti, di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, senza la fornitura dei servizi complementari di cui all’art. 14 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 17.».

Nota all’articolo 4: (9) Vedasi nota 7. 3581 N. 36 16 - 8 - 2000 Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifica all’articolo 25 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7)

1. Il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale)) è sostituito dal seguente: «4. In caso di assenza o di impedimento del dirigente di cui al comma 1, lettera b), le relative funzioni possono essere affidate ad un ispettore antincendi direttore o ad un ispettore antincendi designato dal dirigente stesso.»






Come Aprire un B&B in Basilicata
LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 6-09-2001 REGIONE BASILICATA
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' EXTRALBERGHIERA A CARATTERE FAMILIARE DENOMINATA BED & BREAKFAST
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 62 del 8 settembre 2001

ARTICOLO 1
Generalità

1. La Regione favorisce lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed & Breakfast.

ARTICOLO 2
Definizione e caratteristiche

1. Si definiscono esercizi di"Bed & Breakfast" le strutture ricettive che utilizzano parte dell'abitazione dell'operatore, fino ad un massimo di quattro camere, fornendo alloggio e prima colazione.

2. L'esercizio di B & B non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 devono essere funzionanti per almeno tre mesi all'anno e devono assicurare, in conformità all'allegata carta della qualità, i seguenti servizi minimi:
a) Un servizio bagno non coincidente con quello dell'abitazione;
b) Pulizia quotidiana dei locali;
c) Cambio della biancheria, compresa quella del bagno, due volte a settimana ed a cambio dell'ospite;
d) Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
e) Somministrazione, esclusivamente a chi è alloggiato, della prima colazione, a base di alimenti, bevande e prodotti tipici dell'area non manipolati.
4. I locali destinati all'esercizio di B & B devono possedere le caratteristiche strutturali, igienico-sanitarie ed urbanistico-edilizie previste per i locali di civile abitazione dallo strumento urbanistico comunale vigente.

ARTICOLO 3
Contributi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono concessi contributi per l'adattamento, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'arredamento dei locali destinati o da destinarsi
all'attività di cui all'art.2, nonché, nei limiti del 5% dell'importo massimo concedibile, per spese di adesione a reti e circuiti regionali, nazionali ed internazionali dell'offerta Bed & Breakfast.
2. I contributi sono concessi in conto capitale fino ad un massimo del 40% delle spese ritenute ammissibili e comunque per un importo non superiore a 30 milioni. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti le manutenzioni ordinarie.

ARTICOLO 4
Programmazione degli interventi

1. La presente legge si attua per programmi. La Giunta Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva un programma di interventi previo parere della competente Commissione Consiliare, parere che si intende reso favorevolmente se
non espresso entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione; col medesimo atto sono emanate direttive concernenti modalità di presentazione delle istanze, criteri e metodi di lavoro per la realizzazione delle iniziative, inoltre sentita l'APT, il programma individua le aree territoriali cui riconoscere priorità di finanziamento.
2. In fase di prima applicazione il programma previsto nel precedente comma è approvato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini dell'attuazione della presente Legge la Giunta Regionale istituisce apposito nucleo di valutazione, insediato presso il Dipartimento AA.PP. della Regione, composto da due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di coordinatore, e da uno dell'APT.
4. Il nucleo di valutazione, sulla scorta delle indicazioni contenute nel programma regionale:
a) Valuta le proposte progettuali;
b) Formula la graduatoria delle istanze presentate.
5. La Giunta Regionale approva le graduatorie e individua le iniziative finanziabili in considerazione degli stanziamenti.
6. Le istanze relative alle iniziative rimaste prive di contributo vengono restituite
ai titolari che possono ricandidarle ai programmi successivi se coerenti con le priorità individuate.

ARTICOLO 5
Modalità di erogazione dei contributi

1. Il beneficiario del contributo, pena la decadenza, deve dar inizio ai lavori entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.
2. La Giunta Regionale, su preventiva richiesta dell'interessato, nei casi di oggettiva e documentata impossibilità di completare l'iniziativa ammessa a contributo entro i termini prefissati, ha facoltà, e per una sola volta, di accordare un limitato periodo di proroga.
3. Il beneficiario della sovvenzione ad avvenuta ultimazione dei lavori, comunicherà all'Ufficio regionale competente l'ultimazione degli stessi lavori corredata da dichiarazione giurata del Direttore dei Lavori che attesti la conformità dei lavori eseguiti a quelli previsti, allegando le fatture dimostrative della spesa sostenuta.
4. La Regione entro 60 giorni dalla trasmissione della documentazione sopra
richiamata, provvede, attraverso l'A.P.T., all'accertamento della regolarità di dette operazioni ed alla conseguente liquidazione del contributo.
5. Eventuali varianti non sostanziali potranno essere accettate, solo se preventivamente autorizzate, se necessario, dagli organi comunali.

ARTICOLO 6
Autorizzazione all'esercizio

1. E' istituito presso l'A.P.T. l'elenco regionale degli operatori di B & B. Possono
svolgere attività di B & B tutti i soggetti iscritti nell'elenco regionale di B & B. L'iscrizione all'elenco avviene su richiesta inoltrata all'A.P.T. corredata da:
a) Generalità complete del richiedente e denominazione dell'esercizio, compreso la sua ubicazione;
b) Planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i locali, firmata dal tecnico abilitato;
c) Dichiarazione del progettista - direttore dei lavori attestante la sussistenza dei requisiti di idoneità relativi agli standard previsti nella carta della qualità allegata alla presente legge;
d) Certificazione attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza vigenti.
2. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli
edifici.
3. L'A.P.T., ai fini dell'iscrizione del richiedente nell'elenco regionale, accerta entro 60 giorni dalla richiesta, la sussistenza di detti requisiti. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il richiedente può avanzare istanza al competente Ufficio del
Dipartimento AA.PP. e Politiche dell'Impresa affinché provveda in merito nei successivi 30 giorni.
4. L'avvenuta iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di B & B è condizione inderogabile per il rilascio da parte dei Comuni della relativa autorizzazione amministrativa.
5. L'autorizzazione amministrativa è disciplinata dall'art.26 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114 e si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti.
6. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, nei 30 giorni successivi al rinnovo della stessa, di comunicare all'A.P.T. l'avvenuto rinnovo.
7. Il titolare dell'attività di B & B è tenuto altresì, a comunicare mensilmente, su apposito modello ISTAT, al Comune ed all'A.P.T., il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica, ed entro il 30 Novembre di ogni anno, i prezzi minimi e
massimi da praticarsi dal 1° Gennaio dell'anno successivo, nonché i periodi di apertura e chiusura; copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.
8. L'A.P.T., in conformità a tale comunicazione, redige annualmente, ai fini
dell'informazione turistica, l'elenco delle attività ricettive di B & B, comprensivo dei prezzi praticati e dei periodi di attività, dandone notizia alla Regione.

ARTICOLO 7
Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di B & B è revocata dal Comune, anche su segnalazione dell'A.P.T. o dell'A.S.L. competente per territorio per i seguenti motivi:
a) Perdita del possesso dei requisiti di cui all'art.11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza vigenti e/o dei requisiti previsti dalla carta della qualità di cui al precedente art. 6;
b) Attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
c) Reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di gravi carenze e disservizi.
2. Il periodo di sospensione temporanea e/o di revoca dell'autorizzazione amministrativa sono comunicati all'A.P.T. ed alla Regione Basilicata per le annotazioni del caso o la eventuale cancellazione dall'elenco regionale delle attività di B& B.

ARTICOLO 8
Sospensione e cessazione dell'esercizio

1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'esercizio, deve darne preventiva comunicazione al Comune, all'A.P.T. ed alla Regione per consentire l'iscrizione del provvedimento sull'albo regionale dei B & B.
2. La sospensione temporanea non può essere normalmente superiore ad 1 mese. Se la richiesta di sospensione avviene per motivi di forza maggiore la durata
della sospensione non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune, per comprovati motivi, per ulteriori 6 mesi.
3. Decorso tale termine l'attività si intende definitivamente sospesa. La cessazione
dell'attività prima dei 10 anni dal suo inizio comporta la restituzione del contributo percepito maggiorato degli interessi legali.
4. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività il titolare dell'autorizzazione deve darne comunicazione al Comune, all'A.P.T. ed alla Regione per consentire la cancellazione dall'elenco regionale dei B & B.

ARTICOLO 9
Sanzioni

1. La Commissione delle condotte irregolari appresso descritte comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) Per apertura abusiva di un esercizio di B & B: da£.500.000 (Euro 258) a £. 2.000.000 (Euro 1.032);
b) Per omessa esposizione delle tariffe praticate: da £. 200.000 (Euro 103) a £.
800.000 (Euro 412);
c) Per applicazione di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: da £. 400.000 (Euro 206) a £. 1.600.000 (Euro 824);
d) Per superamento della capacità ricettiva: da £. 300.000 (euro 155) a £. 1.200.000 (Euro 620).

ARTICOLO 10
Norma Finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge per il periodo 2000/2006, si fa fronte, per un importo annuo di £.600.000.000 con i fondi statali e
regionali, nonché con i fondi rinvenienti da programmi comunitari, che abbiano l'obiettivo di incentivare ed adeguare l'offerta turistica ricettiva.

ARTICOLO 11
Norma Transitoria

1. Le istanze prodotte ai sensi della L.R. 10 aprile 2000, n.38 vengono istruite da apposita Commissione che redigerà la relativa graduatoria, tenendo considerazione della qualità della proposta progettuale e delle priorità territoriali come individuate ai sensi dell'art.5 punto 2 della citata Legge Regionale.

ARTICOLO 12
Abrogazione

1. La Legge Regionale 10 aprile 2000 n.38"Sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed & Breakfast" è abrogata.

ARTICOLO 13
Pubblicazione

1. La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata.





Come Aprire un B&B in Campania

Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 5
“Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast”
(BURC n. 26 del 14 maggio 2001)

Articolo 1 - Definizione e caratteristiche

Costituisce attività ricettiva di “Bed and Breakfast” l’offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti.
L’attività di cui al comma 1 deve assicurare i seguenti servizi minimi:
a) fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con quello dell’abitazione; oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno;
b) requisiti dimensionali minimi per camera, come segue:
- 9,00 mq per un posto letto;
- 12,00 mq per due posti letto;
- 18,00 mq per tre posti letto;
- 24,00 mq per quattro posti letto;
c) pulizia quotidiana dei locali;
d) cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana o a cambio del cliente;
e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
f) cibi e bevande confezionate per la prima colazione.
I locali destinati all’attività di “Bed and Breakfast” devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie, previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale, nonchè l’adeguamento alle normative di sicurezza vigente.
Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi.
L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell’abitazione, l’obbligo di residenza e stabile domicilio nella stessa.

Articolo 2 - Accertamento dei requisiti

L’attività di cui all’art. 1 può essere intrapresa previa domanda, presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività, da inviare al Comune per richiedere l’autorizzazione dell’inizio dell’attività e da cui risulta:
a) le generalità complete dell’interessato e l’ubicazione dell’immobile;
b) planimetria dell’immobile con l’indicazione dell’uso cui sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico iscritto all’albo e accompagnata dal certificato di abitabilità o da autodichiarazione sostitutiva;
c) certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza, nonché autodichiarazione dell’interessato che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e indicate nell’allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Il Comune provvede, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell’idoneità all’esercizio dell’attività, tenendo conto che:
a) sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773;
b) sussistano i requisiti ingienico-sanitari, antinfortunistici ed antincendio previsti dalle norme vigenti.

Articolo 3 - Rinnovi e dichiarazioni annuali

L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1 si rinnova annualmente su comunicazione dell’interessato, con la quale dichiara la persistenza dei requisiti di cui all’articolo 2.

Articolo 4 - Diffida, sospensione, interdizione e rinunzia

L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1 può essere interdetto dal Comune in ogni tempo, venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio di cui all’articolo 2, o per motivi di pubblica sicurezza.
Il Comune, previa diffida, può sospendere temporaneamente l’attività di cui all’articolo 1, quando, con adeguata motivazione, non ritiene necessaria l’irrogazione dell’interdizione di cui al comma 1.
Il titolare dell’attività di cui all’articolo 1 che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione della stessa deve darne preventivo e, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al Comune.
Il periodo di sospensione volontaria dell’attività non può essere superiore a sei mesi, decorso tale termine, si presume la rinuncia dell’interessato a svolgere l’attività di cui all’articolo 1.

Articolo 5 - Comunicazione dei provvedimenti

Il Comune dà immediata comunicazione dell’inizio dell’attività di cui all’articolo 1 all’Assessorato regionale competente.
L’Assessorato regionale competente, sulla scorta delle comunicazioni di cui al comma precedente, provvede periodicamente ad elaborare ed aggiornare l’albo delle attività di “Bed and Breakfast”.

Articolo 6 - Obblighi amministrativo per lo svolgimento delle attività

E’ fatto obbligo ai titolari dell’attività di cui all’articolo 1 di esporre, nei locali adibiti all’esercizio “Bed and Breakfast”, in luogo ben visibile, l’autorizzazione di inizio dell’attività e la tabella indicante le tariffe praticate.

Articolo 7 - Funzioni di vigilanza e controllo

Fermo restando le competenze dell’Autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni delle presente legge sono esercitate dal Comune.

Articolo 8 - Classificazione

Gli esercizi dell’attività di cui all’articolo 1 sono classificati in un’unica categoria.

Articolo 9 - Osservanza di norme statali e regionali

I titolari dell’attività di cui all’articolo 1 sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate.
I titolari dell’attività di cui all’articolo 1 sono tenuti a comunicare, ogni quattro mesi, all’Ente Provinciale per il turismo i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici.
I Comuni provvedono a stilare ogni anno un elenco nominativo e di consistenza ricettiva degli esercizi di “Bed and Breakfast”, di cui all’articolo 1, e ne danno comunicazione all’Assessorato regionale competente, alla Provincia ed all’Ente Provinciale per il Turismo.

Articolo 10 - Sanzioni

Chiunque fa funzionare uno degli esercizi di “Bed and Breakfast”, di cui all’articolo 1, senza gli adempimenti di cui all’articolo 2 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 3.000.000 a lire 8.000.000.
L’omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate, di cui all’articolo 6, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire 900.000.
L’applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.
In ogni caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell’attività o all’interdizione della stessa.

Articolo 11 - Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni

L’accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni, di cui alla presente legge, sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.
I proventi delle sanzioni, previste dall’articolo 10, sono devolute al Comune nel cui territorio é stata accertata la violazione. L’Amministrazione Comunale li incamera quale provvista di mezzi finanziari per far fronte alle attribuzioni ad essa conferite con la presente legge.

Articolo 12 - Norma finale

La presente legge é dichiarata urgente ai sensi del II comma dell’articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

10 maggio 2001

NOTE
Avvertenza:
Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996)
Note all’art. 2
Il testo dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, recante norma in materia di “Pubblica Sicurezza”, è il seguente.
«...omissis... Le persone alle quali sono state applicate con provvedimento definitivo una misura di prevenzione, non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;» .....omissis
L’allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante norme in materia di “Associazioni vietate”, è il seguente:

All. 1.
Entrata in vigore.
ALLEGATO 1
CAUSE DI DIVIETO, DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA PREVISTE DALL’ART. 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 2, COMMA 1; 3, COMMA 1; 4, COMMI 4 E 6, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO
1) Cause di divieto ad ottenere le licenze, le concessioni, le iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti, nonché a concludere i contratti e subcontratti indicati nell’art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);
b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5-ter, legge n. 575/1965);
c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i divieti nel corso del procedimento di prevenzione, se sussistono - motivi di particolare gravità (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575/1965);
d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).
II) Causa di sospensione dell’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento del tribunale che in via provvisoria sospende l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 575/1965 (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575/1965).
III) Cause di decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui all’art. 10, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);
b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5-ter, legge n. 575/1965);
c) provvedimento del tribunale che dispone che le decadenze operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).
IV) Causa di sospensione del procedimento amministrativo concernente i provvedimenti, gli atti, i contratti e subcontratti di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) procedimento di prevenzione in corso e preventiva comunicazione al giudice competente da parte della pubblica amministrazione interessata (art. 10, comma 5-bis, seconda parte, legge n. 575/1965).
Gli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 775, recante norme in materia di “Sicurezza Pubblica”, sono i seguenti:
11. (art. 10 T.U. l926) - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, e per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
12. (art. 11 T.U. 1926). - Le persone che hanno l’obbligo di provvedere all’istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti (7), non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all’obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.





Come Aprire un B&B in Friuli
LEGGE REGIONALE 05/07/1999, N. 017
Disposizioni in materia di turismo itinerante
e regolamentazione dei Bed and Breakfast

CAPO I Disposizioni in materia di turismo itinerante

Art. 1 (Finalita')

1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite individuate dai Comuni singoli o associati a supporto del turismo itinerante.

Art. 2 (Aree di sosta)

1. Le aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono dotate almeno di:

pozzetto di scarico autopulente;

erogatore di acqua potabile;

adeguato sistema di illuminazione;

contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;

toponomastica della citta' contenente le informazioni turistiche aggiornate redatte nelle lingue locali ed in altre lingue.

2. La localizzazione delle aree, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, deve tener conto della vicinanza dai mezzi pubblici di trasporto alternativo, del collegamento con piste ciclabili, della vicinanza con esercizi commerciali, ricreativi e culturali, di eventuali offerte turistiche.

3. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile, dotata di pavimentazione permeabile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale a partire dal confine comunale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati.

4. Della dislocazione e dei servizi forniti dall'area attrezzata deve essere data, a cura del Comune o dei Comuni associati, tempestiva comunicazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

5. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma l e' permessa per un periodo massimo di 48 ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

Art. 3 (Affidamento della gestione delle aree)

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni della gestione stessa. Le tariffe, mediante il loro bilanciamento, devono stimolare il prolungamento della stagione turistica.

2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi alle Aziende di promozione turistica o ai Comuni competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

Art. 4 (Contributi)

1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, dando priorita' a quelli il cui territorio ricade nelle aree dell'obiettivo 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, cosi' come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorita' al fine di realizzare una equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale.

2. La Regione concede altresi' contributi ai Comuni, singoli o associati, che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta gia' esistenti sul loro territorio, fornendole almeno delle dotazioni indicate all'articolo 2.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, e fino al limite massimo di cinquanta milioni per singolo intervento.

4. Per le aree realizzate da Comuni associati il limite massimo del contributo viene elevato a settanta milioni.

Art. 5 (Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

copia della deliberazione dell'intervento;

progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi. L'erogazione dei contributi e' disposta dal Dirigente del servizio competente entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa.

CAPO II Regolamentazione dei Bed and Breakfast

Art. 6 (Integrazione alla legge regionale 17/1997 in materia di Bed and Breakfast)

1. Al Capo VI della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, dopo l'articolo 29, e' aggiunto il seguente:

" Art. 29 bis (Esercizio saltuario dei servizi di alloggio e prima colazione - Bed and Breakfast)

1. Coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non piu' di tre camere e con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 27.

2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi e' alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione senza alcuna manipolazione.

3. Coloro che intendono esercitare questa attivita' devono comunicare preventivamente e annualmente al Comune competente per territorio l'avvio della attivita' sulla base di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

4. I soggetti che rientrano nelle previsioni di cui al comma 1 accedono alle facilitazioni di carattere amministrativo-fiscale previste da norme statali ed atti ad esse correlati. ".

Art. 7 (Pubblicita' e attuazione dell'attivita' di Bed and Breakfast)

1. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito albo degli operatori nell'attivita' dei " Bed and Breakfast ".

2. Nell'ambito del regolamento di cui al comma 1, i Comuni possono limitare a due il numero massimo di camere offerte in servizio di alloggio e prima colazione da uno stesso operatore.

3. L'albo di cui al comma 1 e' trasmesso periodicamente, e comunque almeno tre volte all'anno, alle Aziende di promozione turistica competenti per territorio.

4. La Regione trasmette ai Comuni, allo scopo di agevolare al massimo l'adempimento della comunicazione di inizio esercizio dell'attivita', idonea modulistica predisposta per tale segnalazione.

5. I Comuni, successivamente alla segnalazione di cui al comma 4, effettuano apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita', allo scopo di iscrivere il richiedente nell'albo di cui al presente articolo.

6. I Comuni pubblicizzano l'elenco degli operatori " Bed and Breakfast " in apposite bacheche nei pressi del municipio o in altri luoghi di pubblico passaggio.

7. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 conferisce agli iscritti la facolta' di esporre, all'esterno dell'immobile ove viene svolto il servizio di Bed and Breakfast, idonea pubblicita' identificativa.

Art. 8 (Marchio identificativo dell'attivita' di Bed and Breakfast)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, e' autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei " Bed and Breakfast " in Friuli-Venezia Giulia.

2. Il marchio e' trasmesso ai Comuni che lo mettono a disposizione degli operatori iscritti all'albo dei " Bed and Breakfast ", e puo' essere affisso, a spese degli interessati, all'esterno delle sedi di esercizio dell'attivita'.

Art. 9 (Sanzioni relative all'irregolare esercizio di attivita' di Bed and Breakfast)

1. La pubblicizzazione di " Bed and Breakfast " in mancanza dell'iscrizione all'albo comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

2. Qualora la pubblicizzazione irregolare esponga anche il marchio di cui all'articolo 8 la sanzione e' raddoppiata.

3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero in misura maggiore a quanto consentito, comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 200.000 a lire 1.000.000 e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi locali o statali. In caso di recidiva l'operatore e' anche cancellato per un anno dall'albo di cui al comma 1 dell'articolo 7.

CAPO III Norme finanziarie

Art. 10 (Norme finanziarie)

1. Per le finalita' previste dall'articolo 4 e' autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 500 milioni.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, e' istituito - alla Rubrica n. 28 - programma 0.26.1 (Promozione e sviluppo turistico) - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione X, il capitolo 9251 (2.1.232.3.10.24), con la denominazione " Contributi ai Comuni, singoli e associati, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di aree attrezzate per il turismo itinerante " e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.

3. Al predetto onere finanziario di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 (Partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 6 del 20 gennaio 1999.





Come Aprire un B&B in Liguria
LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000 n. 05
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23/02/2000 n. 03
Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)

Articolo 1
1. Dopo il Capo V della legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

"CAPO V BIS

SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE DENOMINATO BED & BREAKFAST

Articolo 13 bis
(Attività ricettiva a conduzione familiare)

1. Costituisce attività ricettiva a conduzione familiare denominata "bed & breakfast" quella esercitata da privati che, con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, per fornire ai turisti alloggio e prima colazione.

2. Il servizio di prima colazione è assicurato con cibi e bevande che non richiedono manipolazione.

3. Il servizio di alloggio deve comprendere i seguenti servizi minimi:

a) pulizia quotidiana dei locali;

b) fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio cliente;

c) fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) un locale bagno, anche coincidente con quello dell'abitazione, purché composto da w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente.

4. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata previa comunicazione al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti:

a) generalità e indirizzo di chi intende svolgere l'attività;

b) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;

c) descrizione dell'arredo e degli eventuali servizi offerti;

d) periodo di attività;

e) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni.

5. Il Comune provvede entro sessanta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, dandone comunicazione alla Regione e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio. Ogni variazione degli elementi contenuti nella comunicazione di inizio dell'attività è comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi al Comune che provvede con le stesse modalità.

6. I locali da destinare all'attività di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali.

7. Per la denuncia e pubblicità dei prezzi e delle presenze e la vigilanza ed il controllo dell'attività, si applicano le disposizioni degli articoli 23, 24 e 27.

8. Chiunque svolga l'attività di cui al comma 1 senza la preventiva comunicazione al Comune, o non provveda nei termini indicati ad effettuare le successive comunicazioni di variazione, è punito con la sanzione di cui all'articolo 30, comma 1. Sono altresì applicabili le sanzioni indicate all'articolo 30, commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

9. Ai fini del presente articolo si intende per ospitalità a carattere occasionale o saltuario quella esercitata per non oltre duecentoquaranta giorni all'anno, anche consecutivi."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.









Come Aprire un B&B nelle Marche

PICCOLO VADEMECUM PER CHI VUOLE APRIRE UN BED & BREAKFAST NELLE MARCHE O CAMERA & COLAZIONE CHE DIR SI VOGLIA, MEGLIO NOTO CON LA SIGLA B&B.

IL B&B CREA LA POSSIBILITÀ DI OFFRIRE OSPITALITÀ IN AMBIENTE FAMILIARE, VALORIZZANDO LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO MARCHIGIANO: LA SUA IDENTITÀ, LA SUA UNICITÀ E IL CARATTERE SCHIETTO DELLA SUA GENTE.

UNA SORTA DI TURISMO A PORTATA DI MANO E ORA, CON LA NUOVA NORMATIVA REGIONALE, ANCHE A PORTATA DI MARCHE, DOVE FLESSIBILITÀ FA RIMA CON PROFESSIONALITÀ.

LA FORMULA B&B SIGNIFICA UN MODO DI FARE TURISMO CHE CREA UNA RETE DI RAPPORTI, RELAZIONI E AMICIZIE TRA LE PERSONE. NON È UN CASO CHE, IN MOLTE CULTURE, LA PAROLA “OSPITE” INDICHI SIA CHI OFFRE L’OSPITALITÀ CHE CHI LA RICEVE, PONENDO L’ACCENTO SUL VALORE DELLO SCAMBIO CHE AVVIENE IN QUESTE DUE ESPERIENZE.

UN’OPPORTUNITÀ PER SVILUPPARE NUOVE FORME DI OFFERTA TURISTICA, SEMPLIFICANDO AL MASSIMO GLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI E VENENDO INCONTRO A UNA DIFFUSA RICHIESTA.

CHE COS’È

CON LA NUOVA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 14 /2/2000, PUBBLICATA SUL B.U.R. N.19 DEL 24/2/2000 È POSSIBILE OFFRIRE, SALTUARIAMENTE, NELLE PROPRIE ABITAZIONI, ALLOGGIO E COLAZIONE AI TURISTI CHE VENGONO A VISITARE LE MARCHE.

LA FORMULA BED & BREAKFAST, NATA NEL NORD EUROPA, DOVE È MOLTO DIFFUSA, PERMETTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ RICETTIVA IN AMBIENTE FAMILIARE, FORNENDO UN’OSPITALITÀ INFORMALE ED ECONOMICA, FORTEMENTE POLARIZZATA SUL CONTATTO UMANO.

È STATA COSÌ ACCOLTA, ANCHE NELLA NOSTRA REGIONE, LA DOMANDA DA PARTE DI UNA FASCIA CRESCENTE DI ASSOCIAZIONI E SEMPLICI CITTADINI DI UNA NORMATIVA SEMPLIFICATA PER IL TURISMO, CHE CONSENTA UNA NUOVA FORMA DI OPERATIVITÀ.

CHE COSA È NECESSARIO SAPERE PER APRIRE UN BED & BREAKFAST: LE REGOLE

1) L’ATTIVITÀ RICETTIVA NON DEVE ESSERE CONTINUATIVA.

2) CIASCUN OSPITE NON PUÒ RESTARE PER PIÙ DI 30 GG. CONSECUTIVI.

3) E’ NECESSARIO, DURANTE LA PRESTAZIONE DI OSPITALITÀ, DIMORARE NELLA STESSA ABITAZIONE DOVE SI ESERCITA L’ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST O NELLE VICINANZE (A NON PIÙ DI 50 METRI).

4) NON SI PUÒ ESERCITARE L’ATTIVITÀ IN PIÙ DI TRE CAMERE E PER PIÙ DI SEI POSTI LETTO COMPLESSIVI.

5) LA COLAZIONE SARÀ PREPARATA, UTILIZZANDO ALMENO IL 70% DI PRODOTTI TIPICI DELLA ZONA, CONFEZIONATI IN PROPRIO O DA AZIENDE O COOPERATIVE AGRICOLE DELLA REGIONE.

6) IL SERVIZIO SARÀ ASSICURATO UTILIZZANDO LA NORMALE ORGANIZZAZIONE FAMILIARE.

7) I PREZZI SONO LIBERI E VERRANNO QUINDI REGOLATI DAL MERCATO IN RELAZIONE ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI.

8) I LOCALI ADIBITI A B&B DEVONO AVERE I REQUISITI PRESCRITTI NELLA TABELLA A), ACCLUSA A QUESTO VADEMECUM.

CHE COSA È NECESSARIO FARE: GLI ADEMPIMENTI

1) DENUNCIA DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ E DEL PERIODO (O DEI PERIODI) DI NON ATTIVITÀ AL COMUNE COMPETENTE PER TERRITORIO, AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA L. 241/90, VEDI FAC-SIMILE ALLEGATO.
IL COMUNE PROVVEDERÀ A REDIGERE APPOSITO ELENCO DI TUTTI COLORO CHE GESTISCONO UN BED & BREAKFAST.

2) COMUNICAZIONE, SEMPRE AL COMUNE, DEI PREZZI PRATICATI, DA EFFETTUARSI ENTRO IL PRIMO OTTOBRE DI OGNI ANNO, PER L’ANNO SUCCESSIVO, VEDI FAC-SIMILE ALLEGATO.

3) COMUNICAZIONE DI ARRIVO E PRESENZA DI CIASCUN OSPITE ALL’AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA COMPETETENTE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI ALL’ART. 109 DEL T.U. (TESTO UNICO) DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (INFORMARSI IN QUESTURA).

4) COMUNICAZIONE DI ARRIVO E PRESENZA DI CIASCUN OSPITE ALLO I.A.T. (UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA) COMPETENTE V. ELENCO ALLEGATO IN ULTIMA PAGINA, DA EFFETTUARSI ENTRO IL DECIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL PERIODO DI PERMANENZA, SUL MODELLO C/59 DA RITIRARSI IN COMUNE O PRESSO GLI I.A.T.

PRESCRIZIONI E SANZIONI

1) CHIUNQUE ESERCITI L’ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST SENZA
AVER INOLTRATO LA PREVISTA DENUNCIA È SOGGETTO ALLA
SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO AL COMUNE
DI UNA SOMMA DA £. 200.000 A £. 600.000, V. NOTA ALL’ART.
3, DELLA L.R. 8/2000.

2) LA VIOLAZIONE DI TUTTE LE ALTRE NORME PREVISTE DALLA
L.R. 8/2000 PER LE QUALI NON SIANO PREVISTE SPECIFICHE
SANZIONI AMMINISTRATIVE COMPORTA LA SANZIONE
AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO AL COMUNE DELLA SOMMA
DA £. 300.000 A £. 600.000 (V. NOTA ALL’ART.3DELLA L.R.
8/2000).

3) IN CASO DI RECIDIVA LE SANZIONI PREVISTE AI COMUNI
VENGONO RADDOPPIATE E NEI CASI PIÙ GRAVI SI PUÒ
PROCEDERE ALLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’, (V. NOTA ALL’ART. 3, DELLA L.R. 8/2000).

COSA NON C’È BISOGNO DI FARE

1) L’ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST NON È SOGGETTA A ISCRIZIONE AL RIT (REGISTRO IMPRESE TURISTICHE) DELLA CAMERA DI COMMERCIO.

2) L’USO DEI LOCALI PER L’ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST NON COSTITUISCE CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE AI FINI URBANISTICI E QUINDI NON È NECESSARIA ALCUNA AUTORIZZAZIONE COMUNALE IN TAL SENSO.

3) CHI ESERCITA L’ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST NON È
OBBLIGATO AD APRIRE LA PARTITA I.V.A., SECONDO QUANTO STABILITO DAL MINISTERO DELLE FINANZE NELLA RISOLUZIONE MINISTERIALE N.180 DEL 14.12.98.

4) PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI B&B NON È NECESSARIO ESSERE
PROPRIETARI DEI LOCALI ADIBITI A B&B.

CONSIGLI UTILI

ACQUISTARE UN BLOCCO PER LE RICEVUTE

E’ NECESSARIO RILASCIARE ALLE PERSONE OSPITATE DELLE RICEVUTE CONTENENTI IL PROPRIO CODICE FISCALE; LE RICEVUTE DEVONO ESSERE EMESSE IN DUPLICE COPIA, NUMERATE PROGRESSIVAMENTE, UNA COPIA VA CONSEGNATA ALL’OSPITE, LA RIMANENTE RESTA AL GESTORE DI BED & BREAKFAST; A FINE ANNO OCCORRE FARE LA SOMMA DI TUTTE LE RICEVUTE EMESSE E DICHIARARLE SUL 730/740 ALLA VOCE “ALTRI REDDITI”.

ASSICURAZIONE

SARÀ OPPORTUNO STIPULARE APPOSITA POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DA E
VERSO TERZI, ONDE CAUTELARSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI
B&B.

COMMERCIALIZZAZIONE

VIENE LASCIATO AI PRIVATI IL COMPITO DI INCROCIARE DOMANDA E
OFFERTA NEL SETTORE B&B. OBIETTIVO CHE SARÀ PIÙ FACILE RAGGIUNGERE
AGGREGANDOSI IN ASSOCIAZIONI O CONSORZI, CONSIDERANDO CHE L’EMERGENTE
SETTORE DEL TURISMO B&B È, PER DEFINIZIONE, PARTICOLARMENTE
PARCELLIZZATO.
SARÀ PERCIÒ OPPORTUNO CONTATTARE, QUALCHE CIRCUITO DI BED &
BREAKFAST, MAGARI UTILIZZANDO I SITI WEB DI INTERNET, PER INSERIRSI SUL
MERCATO E FARSI CONOSCERE MEGLIO DALLA CLIENTELA.

REQUISITI DEI LOCALI DA ADIBIRE A BED & BREAKFAST

1. REQUISITI STRUTTURALI

1.1 L’ALTEZZA MINIMA INTERNA UTILE DEI LOCALI È QUELLA
STABILITA DAI REGOLAMENTI EDILIZI ED IGIENICO-SANITARI COMUNALI PER L’USO ABITATIVO.
1.2 LA SUPERFICIE MINIMA DELLE CAMERE È STABILITA IN SETTE METRI QUADRATI PER LE CAMERE AD UN LETTO, IN UNDICI METRI QUADRATI PER LE CAMERE A DUE LETTI, IN QUATTRO METRI QUADRATI PER OGNI LETTO AGGIUNTO.

2. CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DELLE CAMERE DA LETTO

2.1 ACCESSO ALLA CAMERA INDIPENDENTE DA ALTRI LOCALI.
2.2 LETTO ADEGUATAMENTE CORREDATO, ARMADIO COMMISURATO AL NUMERO DEI POSTI LETTO DELLA CAMERA, SPECCHIO E PRESA DI CORRENTE, COMODINO, SEDIA E CESTINO PER I RIFIUTI.

3. DOTAZIONI DEI SERVIZI IGIENICI

3.1 UN SERVIZIO IGIENICO OGNI SEI POSTI LETTO, IN CASO DI CAMERE PRIVE DI BAGNI ANNESSI.
3.2 FORNITURA DI BIANCHERIA DA BAGNO.
3.3 DOTAZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI MINIMI: WATER, BIDET, LAVABO, VASCA O DOCCIA, SPECCHIO CON PRESA DI CORRENTE, CHIAMATA D’ALLARME.
3.4 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO.

NOTA BENE
IL COMUNE EFFETTUERÀ APPOSITO SOPRALLUOGO PER VERIFICARE LA CONGRUITÀ DEI LOCALI.

INFORMAZIONI

LA LEGGE N. 8 DEL 14/2/2000 E LA SCHEDA INFORMATIVA POTRANNO ESSERE REPERITE ANCHE SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE MARCHE ALL’INDIRIZZO: HTTP:WWW.REGIONE.MARCHE.IT (CLICCANDO SULLA SEZIONE TURISMO).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA CONCERNENTE I BED & BREAKFAST TELEFONARE AL N. 0718062427 DEL SERVIZIO TURISMO E ATTIVITÀ RICETTIVA DELLA REGIONE MARCHE.





Come Aprire un B&B in Piemonte

Legge regionale 13 marzo 2000, n. 20
Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18

ART. 1.
(Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)

Dopo l'articolo 15 della legge 15 aprile 1985 n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: «Art. 15 bis (Esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato "bed and breakfast)

1. I privati che, avvalendosi della loro normale organizzazione familiare ed utilizzando parte della propria abitazione, offrono saltuariamente un servizio di alloggio e prima colazione ("bed and breakfast") sono tenuti a presentare denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica.).
2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata al Comune territorialmente competente su modulo, conforme al modello regionale, fornito dall'Agenzia di
accoglienza e promozione turistica locale (ATL), di cui a] capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'attività, che deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi sragionali ricorrenti, deve essere esercitata utilizzando non più di tre camere con un massimo di sei posti letto.
4. Il periodo complessivo di apertura nell'arco dell'anno non può superare i duecentosettanta giorni, da articolarsi nel seguente modo:
a) un periodo minimo di apertura continuativa di quarantacinque giorni
b) i rimanenti periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno.
5. I locali dell'unità immobiliare adibiti a fini ricettivi devono possedere la necessaria autorizzazione all'abitabilità che deve risultare da. apposita autocertificazione
presentata con la denuncia di inizio attività.
6. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast", esercitata nei limiti di cui alla precedente legge, non costituisce cambio della destinazione d'uso residenziale già in atto nell'unità immobiliare.
7. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).
8. L'attività di "bed and breakfast" non necessita di autorizzazioni amministrative e la struttura, ritenuta idonea da parte del Comune a seguito di apposito sopralluogo,
entra a far parte come tale dell'elenco previsto dall'articolo 15, opportunamente articolato per livelli di qualità sulla base dei criteri adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale elenco viene diffuso a cura dell'ATL competente per territorio.
9. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo a chi esercita tale attività di comunicare alla Provincia, su apposito modello dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) fornito dalla stessa, il movimento dei turisti ospiti.
10. L'esercente l'attività deve altresì comunicare all'ATL competente per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, le caratteristiche dei locali ed i prezzi che intende
applicare dal 1° gennaio dell'anno successivo, nonché l'articolazione del calendario di apertura. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre dello stesso anno.
11. Secondo le leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza, l'esercente è tenuto a comunicare giornalmente alla Questura, o all'ufficio indicato dal Questore, l'arrivo delle persone alloggiate mediante la compilazione di schede fornite dallo stesso ente; copia di tali schede deve essere conservata presso l'abitazione in cui viene svolta l'attività per gli eventuali controlli di pubblica sicurezza.
12. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'articolo 14, come modificati ed integrati dalla legge regionale 14 luglio 1988 n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra. alberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), fermo restando che, qualora l'attività venga svolta in più di due stanze, devono essere garantiti almeno due locali destinali a servizi igienici.
13. L'esercente l'attività deve garantire:
a) La pulizia quotidiana dei locali;
b) La fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) la sicurezza alimentare dei cibi e delle bevande messe a disposizione per la prima colazione;
14. L'esercizio dell'attività di '"bed and breakfast", qualora usufruisca di eventuali contributi pubblici, deve avere una durata minima di dieci anni.
15. La Regione Piemonte promuove, anche attraverso l'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte (ATR) di cui al capo II della Lr. 75/1996 e le ATL,
l'incremento e la diffusione del "bed and breakfast", sostenendo l'attuazione di progetti finalizzati a migliorare l'offerta di tale servizio di ospitalità che riguardino in particolare:
a) l'assistenza tecnica, la consulenza, l'informazione e la qualificazione degli operatori;
b) la formazione di organismi associativi di servizio tecnico e/o contabile e/o di certificazione di qualità;
c) la promozione della domanda mediante la predisposizione di opuscoli e cataloghi, centri di informazione e prenotazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione, partecipazione a borse e fiere specializzate».

Art. 2 (modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente:
2. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti no profit operanti nel settore del turismo, gli esercenti l'attività di "bed and breakfast", la ristorazione, le aziende agrituristiche ed i servizi a supporto delle attività del tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita.»

Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n.20-1442
Approvazione dei criteri di classificazione, del logo distintivo dell'esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato "Bed and Breakfast"

A relazione dell'Assessore Rachelli:
- Vista la L.R 13/3/2000 n.20 "Integrazione della extralberghiere
- e modifica della L.R. 8/7/99 n.18 - Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica", ed in particolare l'art.1 comma 8 che demanda alla Giunta regionale il compito di adottare specifici criteri di classificazione dei "Bed and Breakfast";
- visti i criteri di classificazione dei Bed and Breakfast riportati nell'allegato A che articolano tali strutture per livelli di qualità in base alle caratteristiche tipologiche ed ai servizi che offrono.
- considerato che a tale classificazione il titolare esercente il Bed& Breakfast dovrà procedere contestualmente alla denuncia di inizio attività per gli esercizi di nuova apertura o entro 60 gioni dalla pubblicazione sul B.U.R del presente provvedimento per gli esercizi già in funzione;
- considerato che la classificazione dei Bed and Breakfast comporta inoltre la necessità di definire una simbologia unificata su tutto il territorio regionale che dovrà costituire il marchio di qualità di tale tipo di ricettività sul territorio piemontese;
- visto il modello del simbolo distintivo dei Bed and Breakfast come nell'allegato B.
- dato atto che sarà obbligatorio esporre in modo visibile all'interno dell'alloggio e
facoltativamente all'esterno il segno distintivo della categoria assegnata realizzato in conformità a modello approvato con il presente provvedimento e che ai sensi dell'art.20, comma 12 del D.P.R n. 639 del 16/10/1972, l'esposizione all'esterno
dell'Azienda ricettiva di cartelli riportanti la suddetta simbologia è esente dall'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- considerato infine che in fase di primo avvio della legge sono sorti alcuni problemi di applicazione e che pertanto, al fine di escludere errate interpretazioni della disciplina, si rende necessario fornire alcune indicazioni; oggetto di una specifica circolare del Presidente della Giunta, circa la corretta applicazione delle norme della L.R 20/2000 e conseguentemente della L.R 31/85 e L.R 34/88.

La Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge DELIBERA

- di approvare i criteri di classificazione dell'esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato "Bed and Breakfast", riportati nell'allegato A alla presente deliberazione;
- di stabilire che a tale classificazione il titolare esercente il Bed and Breakfast dovrà procedere contestualmente alla denuncia di inizio attività per gli esercizi di nuova apertura o entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R del presente provvedimento per gli esercizi di nuova apertura o entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R del presente provvedimento per gli esercizi già in funzione.
- Di approvare il modello del simbolo distintivo dei Bed and Breakfast da apporre obbligatoriamente all'interno dell'alloggio e facoltativamente all'esterno, riportato nell'allegato B alla presente deliberazione.
(omissis)

ALLEGATO A
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI BED & BREAKFAST

La Regione Piemonte stabilisce, ai sensi dell'art.7 della legge 17 maggio 1983 n. 217 i criteri e le modalità per la classificazione dei Bed & Breakfast.
Sono considerati Bed & Breakfast le strutture ricettive gestite da privati i quali utilizzano parte della propria abitazione, fornendo servizio di pernottamento e prima
colazione, avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare.
I Bed & Breakfast sono classificati in base agli standard qualitativi obbligatori minimi di seguito indicati.
I Bed & Breakfast sono classificati in quattro classi contrassegnate in ordine decrescente da 4, 3, 2, e 1 stella.
E' fatto obbligo ai titolari di Bed & Breakfast di esporre in modo visibile all'interno dell'abitazione il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione.
Le funzioni amministrative in materia di classificazione sono esercitate dal Comune in base alla delega attribuita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12.
Per l'attribuzione della classifica dei B&B si applicano le procedure previste per la semplificazione a accelerazione dei procedimenti amministrativi previste dall'art.19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art.2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Il titolare del B&B presenta al Comune competente per il territorio la denuncia della classifica che viene attribuita all'abitazione in base all'applicazione degli standard minimi qualitativi previsti.
La denuncia è presentata su modulo predisposto dalla Regione e deve essere trasmessa al Comune e della Regione e deve essere trasmessa al Comune e alla Provincia contestualmente alla denuncia di inizio attività per gli esercizi di nuova apertura o entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R del presente provvedimento per gli esercizi già in funzione.
Il Comune entro 60 giorni dalla denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, entro il medesimo termine, la modifica della classifica salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare la propria attività ai criteri di classificazione previsti entro il termine prefissato dal Comune.
Il provvedimento di modifica della classifica o di prescrizione a conformare l'attività è adottato dal Comune anche qualora venga riscontrato che sono venuti meno i presupposti e i requisiti iniziali di classificazione.
Il Comune trasmette alla Regione ed alla Provincia i provvedimenti adottati.

AVVERTENZE
Per l'assegnazione ad una determinata classe, le strutture ricettive B&B devono avere tutte le caratteristiche richieste per tale classe.
Il locale bagno completo s'intende dotato di w.c con cacciata d'acqua, lavabo, specchio con presa di corrente, vasca da bagno o piatto doccia, bidet, acqua calda e fredda.
Per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione ad impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie, non è obbligatoria la presenza del bidet.
Per gli esercizi B&B siti in immobili esistenti classificabili come dimora storica o vincolati ai sensi della L. 1089/39 il requisito dell'ascensore non obbligatorio.

CLASSIFICAZIONE
Le strutture ricettive denominate B&B sono classificate in base agli standard qualitativi obbligatori minimi di seguito indicati nello specifico paragrafo.

DURATA DELLA CLASSIFICAZIONE
La classificazione ha efficacia per un quinquennio dalla data di denuncia. Eventuali modifiche della classificazione in atto effettuate con la procedura di denuncia prima
richiamata costituiscono nuova classificazione ed assumono efficacia per un nuovo quinquennio.

PUBBLICITA' DI CLASSE
E' fatto obbligo agli esercizi B&B di esporre in modo visibile all'interno dell'abitazione adibita a B&B il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione Piemonte.
L'esposizione all'esterno è facoltativa.

STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI
BED&BREAKFAST.
· Servizio custodia valori: (3,4)
· Frigo bar:
1. In tutte le camere (4)
2. In almeno 1 camera (3)
· Lingue estere parlate:
Almeno una lingua (4)
· Cambio biancheria compresa quella del bagno:
1. A giorni alterni (4)
2. Due volte alla settimana(1,2,3,)
· Accessori dei locali-bagno di pertinenza delle camere:
1. Saponetta (1,2,3,4,)
2. Bagnoschiuma (2,3,4,)
3. Sali da bagno (4)
4. Un telo da bagno per persona (1,2,3,4,)
5. Un asciugamano per persona (1,2,3,4,)
6. Una salvietta per persona (1,2,3,4,)
7. Riserva di carta igienica (1,2,3,4,)
8. Sacchetti igienici (1,2,3,4,)
9. Cestino rifiuti (1,2,3,4,)
10. Asciugacapelli (3,4,)
· Pulizia nelle camere o unità abitative:
1. Una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (3,4,)
2. Una volta al giorno (1,2,)
· Riscaldamento:
In tutto l'esercizio (1,2,3,4)
· Aria condizionata
1. in tutti i locali (4)
2. in almeno 1 camera da letto (3)
· Ascensore: (3,4) (valida per gli esercizi di B&B localizzati oltre
al secondo piano fuori terra)
· Arredamento camera
1. un letto, armadio, specchio (1,2,3,4)
2. comodino e tavolino (sostituibili da ripiani con analoga funzione)
(1,2,3,4)
3. lampade o appliques da comodino (1,2,3,4)
4. cestino rifiuti (1,2,3,4)
5. sgabello o ripiano apposito per bagagli (2,3,4)
· Sedie e poltrone nelle camere o unità abitative:
1. una sedia per letto (1,2,3,4,)
2. una poltroncina per letto (3,4)
· Televisione
1. In tutte le camere (4)
2. Con antenna satellitare (4)
3. Ad uso comune (2,3,4)
· Telefono
1. Apparecchio telefonico per uso comune (1,2,3,4,)
2. Apparecchio telefonico in camera (4)
· Assenza barriere architettoniche (4)
· Sala per colazione (3,4)
· Sala soggiorno lettura (4)
· Camere con vista panoramica (3,4)
· Seggiolone per bambine (2,3,4)
· Lettino/culla per bambini (2,3,4)
· Servizio sveglia (1,2,3,4)
· Possibilità di utilizzo lavatrice (3,4)
· Possibilità di utilizzo ferro da stiro (3,4)
· Possibilità di utilizzo computer (4)
· Possibilità di utilizzo del giardino (3,4) (per le tipologie di
immobile che lo prevedono)
· Area esterna giochi bambini (4)
· Accettazione animali domestici (3,4)
· Parcheggio riservato (4) (per le tipologie di immobile che lo
prevedono)
· Idoneo dispositivo e mezzi antincendio (secondo le disposizioni
vigenti e le prescrizioni dei
vigili del fuoco - 3,4)
· Bagno riservato alla camera (3,4)
· Prima colazione:
1. Cibi preconfezionati (1,2,3,4)
2. A buffet (2,3,4,)
3. Su ordinazione (4)





Come Aprire un B&B in Sardegna

Regolamentazione del B&B
L'attività ricettiva di Bed & Breakfast è regolata dall'articolo 6 della LR 27 del 12 agosto 1998 e dalla deliberazione n.11/6 del 30 marzo 2001, che ha chiarito alcune incertezze normative. La formula B&B consente di ospitare saltuariamente turisti nella propria abitazione, senza avvalersi però di personale dipendente.
Per aprire un B&B è necessaria un'autorizzazione da richiedere al Comune e il pagamento di una tassa di concessione regionale. Come per le altre strutture ricettive, l'avviamento dell'attività va segnalata alla Pubblica Sicurezza, alla quale vanno poi segnalati i nomi degli ospiti.

Requisiti e servizi dei B&B
A norma di legge, esistono alcuni requisiti per l'apertura di un'attività di Bed & Breakfast. Il numero delle camere da letto per l'ospitalità è fissato in tre, per un totale di sei ospiti, con la disponibilità di almeno un bagno completo. Le camere, la cui superficie minima deve essere di 14mq per una doppia e 9mq per una singola, non devono sottostare ad alcuna disposizione per gli arredi, ma vige il divieto di utilizzare nella stanza "fornelli o simili per prepararsi cibi o bevande, e ogni altro apparecchio produttore di calore tranne quelli per l'ordinaria toilette".

I servizi accessori da erogare comprendono: un cambio settimanale della biancheria, oltre che per ogni cambio di ospite; pulizia bisettimanale dei locali e ad ogni cambio di ospite; una prima colazione con cibi preconfezionati (e riscaldati). La delibera della Giunta prevede un menù da colazione continentale: pane, fette biscottate, brioche, marmellata, confettura, burro, latte, caffè, succo d'arancia.

Dove rivolgersi:
Comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare

Per informazioni ed accesso agli atti
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Turismo Artigianato e Commercio
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari
Tel:070/6067035 Fax:070/6067271
Email:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Giorni e orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 , il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 17 alle 18 Destinatari:
Soggetti che, nella casa in cui abitano, offrono un servizio di alloggio e prima colazione.

Termini di presentazione:
Le domande possono essere presentate tutto l'anno.

Requisiti:
Solo in abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali:
A/1 -Tipo signorile;
A/2 -Tipo civile;
A/3 -Tipo economico;
A/4 -Tipo popolare;
A/5 -Tipo ultra popolare;
A/7 -Villini;
A/8 -Ville;
A/11 -Tipiche dei luoghi.
Per l'utilizzo di unità immobiliari appartenenti a categorie catastali diverse da quelle elencate è necessaria la preventiva autorizzazione, concessione (o documentazione equipollente) comunale che autorizzi il cambio di destinazione d'uso nel rispetto dei regolamenti edilizi comunali e delle previsioni degli strumenti urbanistici regionali, comprensoriali e comunali.

REQUISITI TECNICI:
-ospitare non più di sei persone in un massimo di tre camere.
Le camere devono possedere una superficie minima di:
-14 mq per la camera doppia;
- 9 mq per la camera singola;
- 4 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo tradizionale;
- 1 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo a castello;
-cubatura aggiuntiva minima di 7 mc per alloggiato e fino ad un massimo di 4 posti letto per camere con più di 3 posti letto;
-altezza delle camere e vani ad uso comune secondo le previsioni dei regolamenti comunali per le civili abitazioni.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI:
l'abitazione dovrà rispettare le normative vigenti in materia e tutto quanto altro previsto dal regolamento igienico-edilizio comunale per i locali di civile abitazione. In caso di camere prive di bagno annesso dev'essere presente almeno un servizio igienico completo di:
water - bidet - lavabo - vasca o doccia - specchio - presa di corrente.

Documentazione:
Nella domanda da presentare al comune è necessario indicare fra l'altro:
-la categoria catastale, l'ubicazione e le caratteristiche dei locali in cui si vuole svolgere l'attività;
-il numero delle camere e dei servizi igienici disponibili, con la descrizione degli arredi;
-periodo di esercizio dell'attività;
-le tariffe massime e minime che si intende applicare.

Modulistica:
richiesta autorizzazione

Costo:
Tassa di concessione regionale.

Descrizione del procedimento:
L'attività del Bed and Breakfast non può avere carattere continuativo per tutto l'arco dell'anno ma deve svolgersi a carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali. Per l'avvio dell'attività non occorre che il titolare sia iscritto al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio ne che sia munito di libretto sanitario, ma è tenuto a richiedere l'autorizzazione comunale e a pagare la tassa di concessione regionale. La suddetta attività dev'essere svolta fornendo i seguenti servizi accessori:
-pulizia dei locali obbligatoriamente ad ogni cambio di cliente e comunque due volte la settimana. Sarebbe comunque opportuno un intervento quotidiano.
-cambio della biancheria una volta la settimana oltre che ad ogni cambio cliente;
-prima colazione continentale con cibi preconfezionati (e al massimo riscaldati), senza possibilità di manipolare gli stessi, costituita da:
pane, fette biscottate, brioche, marmellata, confettura, burro, caffelatte, succo d'arancia.
Nelle camere non è consentito l'uso di fornelli o simili per prepararsi cibi o bevande e di ogni altro apparecchio produttore di calore tranne quelli per l'ordinaria toilette.
Il comune ha 45 giorni di tempo per valutare la richiesta ed eventualmente approvarla. Dalla data di approvazione il sindaco entro 30 giorni dovrà rilasciare l'autorizzazione e segnalare il nuovo bed and breakfast all'Ente Provinciale per il turismo, che lo inserirà nei propri elenchi e successivamente in un elenco riepilogativo regionale.
Infine occorre comunicare anche all'autorità di Pubblica Sicurezza di aver avviato un Bed and Breakfast (art. 108 T.U.L.P.S.); una volta in attività, anche il responsabile della gestione di un bed and breakfast deve segnalare all'autorità di Pubblica Sicurezza i nomi degli ospiti, così come avviene per gli alberghi e le altre strutture ricettive elencate all'art. 6 della legge 217/1983.

Normativa di Riferimento:
Legge Regionale N. 27 del 12 agosto 1998, art. 6. - Esercizio saltuario di alloggio e prima colazione.
Delibera della Giunta Regionale n. 11/6 del 30 marzo 2001 - L.R. 27 del 12.08.1998, art. 6. Esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Atto di indirizzo ai Comuni

Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 27 Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21.





Come aprire un b&b in Toscana

Secondo le norme regionali in vigore, costituiscono attività ricettive a conduzione familiare tipo Bed and Breakfast quelle strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione dove vivono, fino ad un massimo di tre camere (quattro nelle regioni Abruzzo ed Emilia-Romagna), fornendo alloggio e prima colazione.
L'accoglienza tipo B&B è effettuata nella casa dove si vive, dedicando all'ospite solo alcuni locali come la camera da letto e almeno un bagno.
L'apertura di un Bed & Breakfast è facile: è sufficiente recarsi presso l'Ufficio Turistico del proprio Comune di residenza (o presso l'APT, o l'IAT locale) e fare denuncia di inizio attività, comunicando i prezzi che si intendono praticare.
I prezzi con il timbro del Comune andranno poi affissi dietro alla porta della camera degli ospiti.
Naturalmente, nella propria regione deve essere in vigore una legge regionale sui B&B.
Il servizio dovrà essere curato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione. In Toscana è ancora richiesta l'autorizzazione sanitaria delle ASL.
Le norme al riguardo sono a carattere regionale e, dopo un input decisivo dato al fenomeno in oggetto dalla Regione Lazio, che è stata la prima a legiferare (L. n° 18 del 29 Maggio 1997), ora anche le altre regioni italiane, a partire dal Veneto, tengono il passo.
Questa attività non richiede partita IVA, né alcuna autorizzazione particolare.
Ai fini fiscali infatti, secondo due risoluzioni emesse dal Ministero delle Finanze, e cioè la n° 180/E del 14/12/98 e la n° 155 del 13/10/2000 (per dettagli ulteriori, potete visitare il sito dell'ANBBA) l'attività di B&B è fuori dal campo IVA, se esercitata in modo saltuario cioè con un'interruzione annuale di almeno 60 giorni, per cui non dovrà emettere alcun documento fiscale all'atto del pagamento. Ai fini Irpef, sarà necessario rilasciare al cliente una ricevuta semplice non fiscale.
Sulle ricevute emesse di importo superiore ad Euro 77,47 va posta una marca da bollo da Euro 1,29 ed anche sulle ricevute emesse di importo minore se il vostro Ospite se la deve scaricare.
Tale ricevuta sarà del tipo madre-figlia, numerata progressivamente, con la data del pagamento. La copia che rimane nelle mani del gestore, costituisce reddito imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi, da indicare nel Modello Unico nel quadro "L" (attività commerciali svolte in via occasionale) al netto dei costi sostenuti (scontrini del pane, bibite, ecc.) inerenti l'attività.
E' sufficiente quindi disporre dei locali in proprietà o in affitto (in alcune regioni può essere utilizzata solo l'abitazione di residenza) e inviare una domanda in carta da bollo all'Azienda di Promozione Turistica competente per territorio.
Quanto alla denuncia delle persone alloggiate all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Polizia, Carabinieri), il gestore di B&B è tenuto sempre ad effettuarla.





Come Aprire un B&B in Umbria
LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2001, n. 2

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 - Norme stilla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta.

Art. 1 - (Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)

Il comma uno, dell'articolo cinque della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, è così modificato: dopo le parole "per una permanenza" sono soppresse le parole "minima di sette giorni e".

Art. 2 - (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 14 Marzo 1994, n. 8)

L'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, N. 8 è sostituito dal seguente:

Art. 12 (Ostelli per la gioventù)

Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e pernottamento di studenti e giovani di norma di età non superiore ai 30 anni, e, comunque, di persone fisiche aderenti ad associazioni giovanili legalmente riconosciute e degli accompagnatori dei gruppi, gestiti in genere da enti pubblici, associazioni, enti religiosi operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive".

Art. 3 - (Modificazioni dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)

Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 sono soppresse le parole: "per un periodo non inferiore a 7 giorni".
Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è abrogato.
Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è abrogato.

Art. 4 - (Integrazioni dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)

Dopo l'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 16/bis (Servizio di alloggio e prima colazione "Bed and Breakfast")

Costituisce servizio di alloggio e prima colazione "Bed And Breakfast" l'attività a conduzione familiare esercitata in modo saltuario e senza carattere di imprenditorialità all'interno dell'abitazione. Il servizio di prima colazione deve essere assicurato utilizzando prodotti tipici della zona confezionati, senza manipolazione.

L'attività può essere svolta in non più di n. 3 camere per un massimo di n. 8 posti letto, compresi n. 2 posti letto per bambini al di sotto dei 12 anni. Ogni camera non può avere più di n. 3 posti letto complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una stanza dovranno essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa. Tutte le camere devono possedere almeno una finestra.

L'esercizio di attività di "Bed and Breakfast" non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari o i possessori delle unità abitative l'obbligo di dimora nelle medesime.

Il soggiorno degli ospiti non può superare i 30 giorni consecutivi.

L'attività può essere svolta previa denuncia di inizio di attività mediante autocertificazione che attesti i requisiti posseduti compresi quelli igienico-sanitari previsti per legge.

Il Comune di residenza effettua il controllo attestante l'esistenza dei requisiti, ivi compresi quelli indicati all'allegato "A" della presente legge. Nell'autocertificazione deve essere specificato un periodo di inattività pari a 60 giorni anche non consecutivi, ridotti a 30 giorni in Comuni sprovvisti di strutture ricettive.

Le Province istituiscono un Albo ufficiale che censisca le famiglie che svolgono l'attività saltuaria di "Bed and Breakfast" dal quale desumere informazioni al solo scopo statistico.

E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di "Bed and Breakfast" di comunicare al Comune competente in tempo reale il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica e alla Regione i prezzi minimi e massimi applicati con specifica delle stagionalità, nonché il periodo di apertura e chiusura dell'attività. L'esercizio dell'attività non necessita di iscrizione al Registro imprese turistiche.

L'Albo ufficiale dei "Bed and Breakfast" è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Possono essere ammesse a contributi iniziative esercitate in forma associata perla creazione di un marchio che garantisca il possesso dei parametri di qualità che identifichi il prodotto "Bed and Breakfast Umbria" in modo omogeneo e visibile.

Il marchio è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione deve essere affisso, a spese degli interessati, all'esterno delle sedi di esercizio delle attività".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

ALLEGATO A
Integrativo dell' allegato C alla legge regionale 1 marzo 1994, n.8.

C3 (Requisiti minimi obbligatori per l'esercizio dell'attivita' di "Bed and Breakfast")

Buono stato di conservazione e manutenzione dell' immobile;
Arredamento funzionale, di buona fattura e in armonia con lo stile dell' abitazione e del luogo;
Letto per persona;
Comodino per letto con lampada;
Tavolo;
Sedia per letto;
Armadio;
Specchio con presa corrente;
Cestino rifiuti;
Bagno completo con acqua calda e fredda, dotato di lavabo; water, vasca da bagno o doccia, specchio con presa corrente, armadio, chiamata di allarme in tutti i servizi igienici;
Riscaldamento;
Fornitura costante di energia elettrica.




Come Aprire un B&B in Veneto
Reg. Veneto
TURISMO E STRUTTURE RICETTIVE
Alberghi, pensioni, locande e campeggi
L.R. 22/10/1999, n. 49


Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere.
Pubblicata nel B.U. Veneto 26 ottobre 1999, n. 93

Art. 5
Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast.

1. Costituiscono attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.

2. Le attività ricettive di cui al comma 1 devono assicurare i servizi minimi di cui all'allegato II.

Art. 22
Adempimenti specifici per le attività ricettive a conduzione familiare
bed & breakfast, per le unità abitative ammobiliate non classificate,
per le foresterie per turisti.

1. L'attività ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast e le foresterie per turisti possono essere intraprese su denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. La denuncia deve essere inviata al Comune, su modulo predisposto e fornito dall'Azienda di promozione turistica su modello regionale.

3. Chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera, c), lo comunica alla Azienda di promozione turistica competente per territorio, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa Azienda su modello regionale, allegando la dichiarazione di cui all'articolo 6 comma 5.

4. L'Azienda di promozione turistica competente per territorio, alla quale sono inviate dagli interessati le denuncie di inizio attività di cui ai commi 2 e 3, provvede entro trenta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della rilevazione statistica della consistenza ricettiva, dandone quindi comunicazione alla Regione e alla Provincia competente.

5. Chi esercita le attività di cui ai commi 1 e 3 può comunicare all'Azienda di promozione turistica competente, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa Azienda su modello regionale, entro il 1 ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e rispettivamente il periodo apertura dell'attività e il periodo di messa in locazione, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le zone montane
i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre successivo. Copia della comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

6. Le agenzie immobiliari alle quali si rivolgono i titolari delle unità abitative ad uso turistico, che non intendano gestire tali strutture né in forma imprenditoriale né in forma non imprenditoriale diretta comunicano, annualmente, entro la data del 1° ottobre, con eventuali integrazioni entro il 31 dicembre, al Comune e all'Azienda di
promozione turistica competente, l'elenco delle strutture che a loro si sono rivolte con le seguenti indicazioni:

a) l'indirizzo della struttura e l'eventuale denominazione;

b) la eventuale classificazione attribuita alla stessa;

c) il numero dei posti letto e bagni a disposizione degli ospiti;

d) il periodo di messa in locazione;

e) i prezzi praticati, anche suddivisi per tipologia.

7. Sulla base della comunicazione di cui ai commi 5 e 6, l'Azienda di promozione turistica redige annualmente l'elenco di attività ricettive di bed & breakfast, di unità abitative ammobiliate a uso turistico non classificate e di foresterie per turisti, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia competente, ai fini dell'attività di informazione turistica.

8. Coloro che esercitano le attività di cui ai commi 1 e 3, non necessitano di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 23
Registrazione delle persone alloggiate

1. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo di comunicare all'Azienda di promozione turistica competente, su apposito modello I.S.T.A.T. fornito dalla stessa Azienda, il movimento dei turisti ospiti di tutte le strutture ricettive disciplinate dalle presente legge.

Capo IV - Norme comuni e finali

Art. 24
Reclami e vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dalla Provincia ad eccezione delle norme concernenti le attività ricettive a conduzione familiare bed and breakfast, di cui all'articolo 5, e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), le foresterie per turisti di
cui all'articolo 11 sulle quali la vigilanza viene esercitata dall'Azienda di promozione turistica competente per territorio. La Provincia e l'Azienda di promozione turistica nell'esperimento di accertamenti possono chiedere la collaborazione di dipendenti della Regione.

2. I clienti delle strutture ricettive ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione o nelle strutture, possono presentare documentato reclamo al Presidente della Giunta provinciale entro trenta giorni dall'evento. Per i clienti ospiti delle strutture ricettive di cui agli articoli 5, 6, comma 4, lettera c) e 11, che abbiano comunicato i prezzi all'Azienda di promozione turistica, il reclamo documentato è inviato al Presidente dell'Azienda di promozione turistica competente per territorio, entro trenta giorni dall'evento.

3. Il Presidente della Giunta provinciale o il Presidente della Azienda di promozione turistica, entro trenta giorni dal ricevimento, informa del reclamo il responsabile della struttura ricettiva, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni e si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni.

4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Presidente della Giunta provinciale o il Presidente dell'Azienda di promozione turistica, comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al responsabile della struttura ricettiva, che il servizio fornito o il prezzo applicato non erano conformi a
quanto previsto dalle norme di legge, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 25, comma 8.

5. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di tariffe, il responsabile della struttura ricettiva, salva l'applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 e, contemporaneamente, a comunicare gli estremi
dell'avvenuto pagamento alla Provincia o all'Azienda di promozione turistica competente.

6. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 4, il Presidente della Giunta provinciale o il Presidente della Azienda di promozione turistica ne dà comunicazione alle autorità competenti per i successivi adempimenti.

Art. 25
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque esercita un'attività ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza avere effettuato la prescritta denuncia di inizio attività al Comune, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 19.

3. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione.

4. La mancata esposizione del segno distintivo di cui al comma 4 dell'articolo 14, ovvero la mancata esposizione dei cartellini di cui all'allegato VIII, comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila a 800 mila.

5. La chiusura della struttura ricettiva nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'articolo 19 comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo in caso di recidiva.

6. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione.

7. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione delle attrezzature e dei prezzi nei termini previsti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione.

8. Chiunque applichi prezzi difformi da quelli comunicati è soggetto a sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni.

9. La mancata esposizione del cartello di cui all'articolo 21 comma 3 comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 800 mila.

10. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 1 milione.

11. Le sanzioni di cui ai commi 1, 5 e 9 sono comminate dal Comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente, salvo quanto previsto al comma 13.

12. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 sono comminate dalla Provincia competente e le somme introitate sono da essa trattenute, salvo quanto previsto al comma 13.

13. Per le strutture ricettive previste agli articoli 5, 6 comma 4, lettera c) e 11, le sanzioni amministrative previste ai commi 1, 3, 6 e 8 sono comminate dall'Azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente. La sanzione prevista al comma 10 è comminata dall'Azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

14. Per le strutture ricettive previste agli articoli 5 e 6, comma 4, lettera c), le sanzioni amministrative previste ai commi 1, 4, 7 e 9 sono comminate dall'Azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente. La sanzione prevista al comma 11 è comminata dall'Azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

Allegato II previsto dall'articolo 5
Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast
Servizi minimi:
a) un servizio di bagno anche coincidente con quello dell'abitazione;
b) pulizia quotidiana dei locali;
c) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, ad
ogni cambio di cliente e comunque due volte alla settimana;
d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove
necessario, il riscaldamento;
e) cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo
di manipolazione.


 
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derrmar
view post Posted on 28/1/2008, 14:47




per il veneto la più recente:
Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n.109/2002), ma ho letto che fra poco verrà presentata quella nuova dall'assessore al turismo
 
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B&B Monastero
icon9  view post Posted on 3/9/2017, 19:24




Sono ancora in vigore queste leggi o sono cambiate?
Io sapevo che si potevano avere fino a 4 camere e 12 posti letto in Lombardia, qualcuno me lo può confermare? Grazie.
 
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2 replies since 28/1/2008, 14:05   7427 views
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